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30/10/2015 Anomalie nella Dichiarazioni IVA, in arrivo altre 65 mila lettere dell’Agenzia S.M.Perego
05/06/2009 Anticipazione - Proroga pagamenti F24 per i soggetti agli studi di settore news S.M.Perego
21/07/2016 Antiriciclaggio – Novità in arrivo sull’identificazione del titolare effettivo S.M.Perego
29/03/2019 Antiriciclaggio dall’UIF le istruzioni per le operazioni in contanti S.M.Perego
12/04/2017 Apportate alcune modifiche alle istruzioni REDDITI PF 2017 S.M.Perego
16/02/2016 Approvate le specifiche tecniche per gli Studi di Settore 2015 S.M.Perego
01/06/2017 Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati sui finanziamenti agevolati per il sisma S.M.Perego
08/12/2018 Approvati 106 nuovi indici di affidabilità fiscale (ISA) S.M.Perego
10/04/2015 Approvati 204 Studi di Settore news S.M.Perego
16/04/2018 Approvati altri ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) S.M.Perego

Records 231 to 240 of 2397
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Titolo: L’INPS diffonde le istruzioni operative per l’esonero contributivo per le nuove assunzioni nell'anno 2016   Data : 31/03/2016
L’INPS diffonde le istruzioni operative per l’esonero contributivo per le nuove assunzioni nell'anno 2016
Con la circ. 29.3.2016 n. 57, l’INPS ha reso operativo l’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato nel 2016, di cui all'art. 1 co. 178 ss. della L. 208/2015.
Sono state, infatti, fornite ai datori di lavoro le istruzioni per la concreta fruizione del bonus mediante esposizione nel flusso UNIEMENS, con possibilità:
- oltre che di valorizzare (con il valore “BIEN” nell’elemento “TipoIncentivo”) l’importo di esonero spettante nel mese corrente;
- di recuperare, nei flussi di competenza di aprile e/o maggio 2016, l’importo arretrato dell’esonero eventualmente non fruito (per mancata individuazione delle causali) nei mesi di gennaio, febbraio e/o marzo 2016.
Con riguardo alla disciplina dell’agevolazione, l’Istituto conferma che la stessa:
- è cumulabile con altri incentivi all’occupazione di carattere economico, mentre è incompatibile con altri benefici contributivi;
- viene mantenuta, per la misura e la durata residua, non fruita dal datore di lavoro cedente, da parte del cessionario in caso di cessione del contratto ex art. 1406 c.c. o di trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c., trattandosi di ipotesi in cui si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto, che prosegue, senza variazioni dovute al cambiamento della parte datoriale, con il subentrante.
Un discorso a parte va fatto per il cambio di appalto di servizi, nel quale il rapporto di lavoro non si trasmette al nuovo appaltatore, ma è necessario che quest’ultimo, spesso in esecuzione di specifiche clausole dei contratti collettivi, riassuma il personale che era alle dipendenze dell’appaltatore cessato. Lo scorso anno, l’INPS (circ. 178/2015) aveva escluso, in tali ipotesi, l’ammissione all’incentivo dell’impresa subentrante.
La citata L. 208/2015, all’art. 1 co. 181, ha, invece, espressamente previsto che il datore di lavoro che subentri nella fornitura di servizi in appalto e che assuma, ancorché in attuazione di un obbligo preesistente di legge o di contratto, un lavoratore per il quale il datore cessante fruisca dell’esonero contributivo, “preserva il diritto alla fruizione dell’esonero contributivo medesimo nei limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante”.
Fonte: Circolare INPS 29.3.2016 n. 57 – Notiziario Eutekne - Il Sole - 24 Ore del 31.3.2016, p. 46 - "La cessione d'azienda trascina il bonus" - Cannioto - Maccarone
Sezione:   Autore : S.M.Perego