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Data Titolo Sezione Autore
06/03/2017 Dal 1° luglio ulteriori notifiche sulla PEC – Anche ai privati S.M.Perego
02/03/2016 Dal 12.3.2016 le dimissioni si presentano solo telematicamente S.M.Perego
13/01/2016 Dal 13.1.2016 è possibile presentare le istanze telematiche per accedere alle agevolazioni per le imprese S.M.Perego
12/12/2016 Dal 13.12.2016 le opzioni per la trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi S.M.Perego
08/05/2019 Dal 15 maggio in vigore la nuova modulistica del Registro delle imprese e del REA S.M.Perego
28/04/2016 Dal 15.5.2016 saranno ridotti gli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo S.M.Perego
05/04/2017 Dal 15.5.2017 ridotto il tasso di mora al 3,50% S.M.Perego
03/08/2016 Dal 15.9.2016 è possibile richiedere il rimborso del canone RAI non dovuto S.M.Perego
14/04/2017 Dal 19 aprile la tracciabilità d’origine si estende ai prodotti lattiero-caseari S.M.Perego
15/12/2016 Dal 19 dicembre PREGEO si aggiorna alla versione 10 S.M.Perego

Records 441 to 450 of 2397
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Titolo: L’INPS diffonde le istruzioni operative per l’esonero contributivo per le nuove assunzioni nell'anno 2016   Data : 31/03/2016
L’INPS diffonde le istruzioni operative per l’esonero contributivo per le nuove assunzioni nell'anno 2016
Con la circ. 29.3.2016 n. 57, l’INPS ha reso operativo l’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato nel 2016, di cui all'art. 1 co. 178 ss. della L. 208/2015.
Sono state, infatti, fornite ai datori di lavoro le istruzioni per la concreta fruizione del bonus mediante esposizione nel flusso UNIEMENS, con possibilità:
- oltre che di valorizzare (con il valore “BIEN” nell’elemento “TipoIncentivo”) l’importo di esonero spettante nel mese corrente;
- di recuperare, nei flussi di competenza di aprile e/o maggio 2016, l’importo arretrato dell’esonero eventualmente non fruito (per mancata individuazione delle causali) nei mesi di gennaio, febbraio e/o marzo 2016.
Con riguardo alla disciplina dell’agevolazione, l’Istituto conferma che la stessa:
- è cumulabile con altri incentivi all’occupazione di carattere economico, mentre è incompatibile con altri benefici contributivi;
- viene mantenuta, per la misura e la durata residua, non fruita dal datore di lavoro cedente, da parte del cessionario in caso di cessione del contratto ex art. 1406 c.c. o di trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c., trattandosi di ipotesi in cui si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto, che prosegue, senza variazioni dovute al cambiamento della parte datoriale, con il subentrante.
Un discorso a parte va fatto per il cambio di appalto di servizi, nel quale il rapporto di lavoro non si trasmette al nuovo appaltatore, ma è necessario che quest’ultimo, spesso in esecuzione di specifiche clausole dei contratti collettivi, riassuma il personale che era alle dipendenze dell’appaltatore cessato. Lo scorso anno, l’INPS (circ. 178/2015) aveva escluso, in tali ipotesi, l’ammissione all’incentivo dell’impresa subentrante.
La citata L. 208/2015, all’art. 1 co. 181, ha, invece, espressamente previsto che il datore di lavoro che subentri nella fornitura di servizi in appalto e che assuma, ancorché in attuazione di un obbligo preesistente di legge o di contratto, un lavoratore per il quale il datore cessante fruisca dell’esonero contributivo, “preserva il diritto alla fruizione dell’esonero contributivo medesimo nei limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante”.
Fonte: Circolare INPS 29.3.2016 n. 57 – Notiziario Eutekne - Il Sole - 24 Ore del 31.3.2016, p. 46 - "La cessione d'azienda trascina il bonus" - Cannioto - Maccarone
Sezione:   Autore : S.M.Perego