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05/04/2019 DL "crescita" in arrivo la proroga dei super-ammortamenti S.M.Perego
30/09/2015 DLgs. di riforma delle sanzioni amministrative (L.23/2014) S.M.Perego
21/04/2015 dubbi applicativi sul Reverse Charge news S.M.Perego
26/10/2016 Dubbi costituzionali sulla rottamazione dei ruoli per l’esclusione dei Comuni e concessionari locali S.M.Perego
14/10/2016 Dubbi sul “ne bis in idem” tra sanzione penale e amministrativa S.M.Perego
12/11/2015 Dubbi sull’accesso al regime forfetario dei contribuenti minimi S.M.Perego
11/05/2017 Dubbi sulla costituzionalità del patteggiamento del debito tributario S.M.Perego
03/10/2016 Dubbi sulla soggettività passiva IVA parziale per il rappresentante fiscale S.M.Perego
25/07/2016 Dubbi sulla sospensione dei termini feriali a seguito di istanza di adesione S.M.Perego
03/06/2016 Dubbi sulla tassazione IMU e TASI delle piattaforme petrolifere S.M.Perego

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Titolo: L’INPS diffonde le istruzioni operative per l’esonero contributivo per le nuove assunzioni nell'anno 2016   Data : 31/03/2016
L’INPS diffonde le istruzioni operative per l’esonero contributivo per le nuove assunzioni nell'anno 2016
Con la circ. 29.3.2016 n. 57, l’INPS ha reso operativo l’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato nel 2016, di cui all'art. 1 co. 178 ss. della L. 208/2015.
Sono state, infatti, fornite ai datori di lavoro le istruzioni per la concreta fruizione del bonus mediante esposizione nel flusso UNIEMENS, con possibilità:
- oltre che di valorizzare (con il valore “BIEN” nell’elemento “TipoIncentivo”) l’importo di esonero spettante nel mese corrente;
- di recuperare, nei flussi di competenza di aprile e/o maggio 2016, l’importo arretrato dell’esonero eventualmente non fruito (per mancata individuazione delle causali) nei mesi di gennaio, febbraio e/o marzo 2016.
Con riguardo alla disciplina dell’agevolazione, l’Istituto conferma che la stessa:
- è cumulabile con altri incentivi all’occupazione di carattere economico, mentre è incompatibile con altri benefici contributivi;
- viene mantenuta, per la misura e la durata residua, non fruita dal datore di lavoro cedente, da parte del cessionario in caso di cessione del contratto ex art. 1406 c.c. o di trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c., trattandosi di ipotesi in cui si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto, che prosegue, senza variazioni dovute al cambiamento della parte datoriale, con il subentrante.
Un discorso a parte va fatto per il cambio di appalto di servizi, nel quale il rapporto di lavoro non si trasmette al nuovo appaltatore, ma è necessario che quest’ultimo, spesso in esecuzione di specifiche clausole dei contratti collettivi, riassuma il personale che era alle dipendenze dell’appaltatore cessato. Lo scorso anno, l’INPS (circ. 178/2015) aveva escluso, in tali ipotesi, l’ammissione all’incentivo dell’impresa subentrante.
La citata L. 208/2015, all’art. 1 co. 181, ha, invece, espressamente previsto che il datore di lavoro che subentri nella fornitura di servizi in appalto e che assuma, ancorché in attuazione di un obbligo preesistente di legge o di contratto, un lavoratore per il quale il datore cessante fruisca dell’esonero contributivo, “preserva il diritto alla fruizione dell’esonero contributivo medesimo nei limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante”.
Fonte: Circolare INPS 29.3.2016 n. 57 – Notiziario Eutekne - Il Sole - 24 Ore del 31.3.2016, p. 46 - "La cessione d'azienda trascina il bonus" - Cannioto - Maccarone
Sezione:   Autore : S.M.Perego