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Data Titolo Sezione Autore
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
13/03/2017 Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato S.M.Perego
24/09/2015 Non sempre la plusvalenza da cessione di immobili rileva nel reddito d’impresa S.M.Perego
06/12/2017 Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista S.M.Perego
10/06/2016 Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici S.M.Perego
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
07/03/2017 Non si è trattato di proroga l’invio entro il 3.3.2017 della dichiarazione annuale IVA S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
28/09/2015 Non si perdono le agevolazioni prima casa anche se il trasferimento della residenza non avviene entro 18 mesi S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
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Titolo: Pronte le disposizioni attuative sull’imposta sostitutiva del 10% sui premi di produttività   Data : 31/03/2016
Pronte le disposizioni attuative sull’imposta sostitutiva del 10% sui premi di produttività
Con un comunicato stampa pubblicato in data 30.3.2016 è stata data notizia dell'avvenuta firma da parte dei Ministri del Lavoro e dell'Economia del decreto interministeriale di attuazione del co. 182 e segg. dell'art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), laddove si prevede a favore di lavoratori del settore privato che, nell'anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente non superiori a 50.000 euro, l'applicazione sui premi di produttività di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, fino ad un importo complessivo non superiore a 2.000 euro lordi nell'anno di imposta ovvero di 2.500 euro lordi in presenza di una partecipazione paritetica dei lavoratori.
In alternativa è consentita la trasformazione parziale o totale del premio monetario in premio sociale, potendo il lavoratore scegliere di fruire della disciplina di cui all'art. 51 co. 2 e 3 del TUIR, ultimo periodo, con l'eventualità di azzerare la tassazione laddove vengano soddisfatti i presupposti di legge. Il decreto in argomento, composto di 7 articoli, disciplina diversi aspetti di attuazione della legge di stabilità, introducendo, tra l'altro, una definizione, sinora assente, di premio di risultato, nonché i criteri di misurazione degli obiettivi ai quali la contrattazione collettiva esclusivamente di secondo livello deve legare la corresponsione dei relativi premi, i criteri di individuazione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, le modalità di monitoraggio dei contratti e il regime applicabile ai c.d. voucher.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 31.3.2016 - "Nel decreto “produttività” più spazio alla contrattazione di secondo livello" - Costa
Sezione:   Autore : S.M.Perego