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21/12/2017 La notifica ad un solo condebitore interrompe la decadenza dei termini S.M.Perego
19/12/2017 Confermata la validità del ricorso in formato .doc e non .pdf S.M.Perego
21/12/2017 Dall’1.1.2018 nuova fattura elettronica per l’acquisto di farmaci S.M.Perego
20/12/2017 L’agevolazione prima casa può estendersi anche all’acquisto della terza abitazione S.M.Perego
20/12/2017 Scade il 2.1.2018 il termine per notificare le cartelle di pagamento S.M.Perego
20/12/2017 Pubblicato l’elenco delle società e fondazioni destinatari dello split payment S.M.Perego
19/12/2017 Non pagano IMU e TASI i proprietari di immobili occupati abusivamente S.M.Perego
11/12/2017 Dall’1.1.2018 obbligatorio il reclamo-mediazione sino a 50 mila euro S.M.Perego
21/12/2017 INAIL Al via gli incentivi per il miglioramento dei livelli di salute S.M.Perego
27/06/2017 Le nuove regole sul bilancio nella circolare Assonime n. 14_2017 S.M.Perego

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Titolo: Con l’opzione per il regime speciale dei lavoratori "impatriati" al via lo sconto del 30%   Data : 31/03/2016
Con l’opzione per il regime speciale dei lavoratori "impatriati" al via lo sconto del 30%
L'Agenzia delle Entrate, con provv. 29.3.2016 n. 46244 (pubblicato il 30.3.2016), definisce le modalità di esercizio dell'opzione per i lavoratori rientrati in Italia entro il 31.12.2015 che possono beneficiare degli incentivi ex L. 238/2010, ma intendono optare per il nuovo regime fiscale speciale destinato ai lavoratori "impatriati" previsto dall'art. 16 del DLgs. 147/2015.
In presenza delle condizioni richieste, i soggetti interessati, rientrati in Italia entro il 31.12.2015, possono optare per il nuovo regime fiscale, che prevede una riduzione della base imponibile ai fini IRPEF del 30%. L'esercizio dell'opzione:
- è irrevocabile;
- ha effetto a decorrere dall'1.1.2016 e per i quattro periodi d'imposta successivi (2016 - 2020).
Quanto all'esercizio dell'opzione:
- i lavoratori dipendenti devono presentare la richiesta al datore di lavoro entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento;
- per i soggetti che hanno avviato un'attività di lavoro autonomo o di impresa, l'opzione deve essere invece esercitata in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2016.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 29.3.2016 n. 46244 - Il Quotidiano del Commercialista del 31.3.2016 - "“Rientro dei cervelli”, istanza al datore di lavoro per il regime speciale" - Alberti
Sezione:   Autore : S.M.Perego