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Data Titolo Sezione Autore
17/05/2016 La detrazione del 65% spetta al 100% se la società di leasing ha pagato il fornitore S.M.Perego
28/07/2015 La detrazione IRPEF delle spese di recupero del patrimonio edilizio dai comodatari in assenza di un contratto di comodato registrato S.M.Perego
21/11/2016 La detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio spetta anche con bonifico incompleto S.M.Perego
15/03/2019 La detrazione IVA delle fatture elettroniche differite rientra nel mese di emissione S.M.Perego
17/01/2018 La detrazione IVA sugli acquisti per le fatture tardive ancora da chiarire S.M.Perego
26/01/2016 La detrazione per interventi sulle parti comuni compete a chi ha effettivamente sostenuto la spesa S.M.Perego
21/10/2016 La dichiarazione annuale IVA si trasforma in trimestrale S.M.Perego
06/12/2016 La dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio televisivo ha scadenza annuale S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego

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Titolo: Con l’opzione per il regime speciale dei lavoratori "impatriati" al via lo sconto del 30%   Data : 31/03/2016
Con l’opzione per il regime speciale dei lavoratori "impatriati" al via lo sconto del 30%
L'Agenzia delle Entrate, con provv. 29.3.2016 n. 46244 (pubblicato il 30.3.2016), definisce le modalità di esercizio dell'opzione per i lavoratori rientrati in Italia entro il 31.12.2015 che possono beneficiare degli incentivi ex L. 238/2010, ma intendono optare per il nuovo regime fiscale speciale destinato ai lavoratori "impatriati" previsto dall'art. 16 del DLgs. 147/2015.
In presenza delle condizioni richieste, i soggetti interessati, rientrati in Italia entro il 31.12.2015, possono optare per il nuovo regime fiscale, che prevede una riduzione della base imponibile ai fini IRPEF del 30%. L'esercizio dell'opzione:
- è irrevocabile;
- ha effetto a decorrere dall'1.1.2016 e per i quattro periodi d'imposta successivi (2016 - 2020).
Quanto all'esercizio dell'opzione:
- i lavoratori dipendenti devono presentare la richiesta al datore di lavoro entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento;
- per i soggetti che hanno avviato un'attività di lavoro autonomo o di impresa, l'opzione deve essere invece esercitata in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2016.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 29.3.2016 n. 46244 - Il Quotidiano del Commercialista del 31.3.2016 - "“Rientro dei cervelli”, istanza al datore di lavoro per il regime speciale" - Alberti
Sezione:   Autore : S.M.Perego