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Data Titolo Sezione Autore
17/05/2017 Alcuni chiarimenti sulle prestazioni sanitarie rese all'interno delle farmacie S.M.Perego
12/12/2017 Alcuni dubbi sull’IMU dovuta per i terreni agricoli di C.D. e I.A.P. S.M.Perego
20/10/2015 Alcuni dubbi sull’innalzamento del limite all’utilizzo del denaro contante S.M.Perego
07/09/2016 Alcuni dubbi sulle operazioni in bitcoin ed il quadro RW S.M.Perego
17/09/2011 Aliquota IVA 21% news S.M.Perego
15/07/2016 All’accertamento da redditometro si può opporre la “Voluntary disclosure” S.M.Perego
06/12/2016 All’omessa proroga di comunicazione della cedolare secca si applicano solo le sanzioni S.M.Perego
04/05/2017 Alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche sono chiamati tutti i contribuenti S.M.Perego
07/09/2016 Alla partenza la trasmissione telematica delle fatture elettroniche da parte dell’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
18/07/2016 Alle prestazioni socio-sanitarie e assistenziali delle cooperative sociali la nuova aliquota IVA del 5% S.M.Perego

Records 151 to 160 of 2397
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Titolo: Con l’opzione per il regime speciale dei lavoratori "impatriati" al via lo sconto del 30%   Data : 31/03/2016
Con l’opzione per il regime speciale dei lavoratori "impatriati" al via lo sconto del 30%
L'Agenzia delle Entrate, con provv. 29.3.2016 n. 46244 (pubblicato il 30.3.2016), definisce le modalità di esercizio dell'opzione per i lavoratori rientrati in Italia entro il 31.12.2015 che possono beneficiare degli incentivi ex L. 238/2010, ma intendono optare per il nuovo regime fiscale speciale destinato ai lavoratori "impatriati" previsto dall'art. 16 del DLgs. 147/2015.
In presenza delle condizioni richieste, i soggetti interessati, rientrati in Italia entro il 31.12.2015, possono optare per il nuovo regime fiscale, che prevede una riduzione della base imponibile ai fini IRPEF del 30%. L'esercizio dell'opzione:
- è irrevocabile;
- ha effetto a decorrere dall'1.1.2016 e per i quattro periodi d'imposta successivi (2016 - 2020).
Quanto all'esercizio dell'opzione:
- i lavoratori dipendenti devono presentare la richiesta al datore di lavoro entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento;
- per i soggetti che hanno avviato un'attività di lavoro autonomo o di impresa, l'opzione deve essere invece esercitata in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2016.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 29.3.2016 n. 46244 - Il Quotidiano del Commercialista del 31.3.2016 - "“Rientro dei cervelli”, istanza al datore di lavoro per il regime speciale" - Alberti
Sezione:   Autore : S.M.Perego