Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
28/01/2019 I ritardi nella ricezione della fattura elettronica determinano la detrazione dell’IVA S.M.Perego
30/01/2019 Fattura elettronica per omaggi e autoconsumo nelle FAQ di Assosoftware S.M.Perego
30/01/2019 Come rettificare le fatture elettroniche inviate S.M.Perego
30/01/2019 Chiarito il divieto tassativo di fattura elettronica per i medici S.M.Perego
30/01/2019 Riforma del sistema pensionistico - Modalità di presentazione delle domande S.M.Perego
27/02/2019 Autoliquidazione INAIL – Alcuni chiarimenti per chi ha cessato l’attività S.M.Perego
15/01/2019 Dichiarazione Redditi 2017 autotrasportatori da rifare S.M.Perego
09/04/2019 Conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
25/02/2019 Comunicazione all'ENEA prorogata all'1.4.2019 S.M.Perego
28/03/2019 La consultazione della fattura elettronica estesa a enti non commerciali e condomini S.M.Perego

Records 2331 to 2340 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Con l’opzione per il regime speciale dei lavoratori "impatriati" al via lo sconto del 30%   Data : 31/03/2016
Con l’opzione per il regime speciale dei lavoratori "impatriati" al via lo sconto del 30%
L'Agenzia delle Entrate, con provv. 29.3.2016 n. 46244 (pubblicato il 30.3.2016), definisce le modalità di esercizio dell'opzione per i lavoratori rientrati in Italia entro il 31.12.2015 che possono beneficiare degli incentivi ex L. 238/2010, ma intendono optare per il nuovo regime fiscale speciale destinato ai lavoratori "impatriati" previsto dall'art. 16 del DLgs. 147/2015.
In presenza delle condizioni richieste, i soggetti interessati, rientrati in Italia entro il 31.12.2015, possono optare per il nuovo regime fiscale, che prevede una riduzione della base imponibile ai fini IRPEF del 30%. L'esercizio dell'opzione:
- è irrevocabile;
- ha effetto a decorrere dall'1.1.2016 e per i quattro periodi d'imposta successivi (2016 - 2020).
Quanto all'esercizio dell'opzione:
- i lavoratori dipendenti devono presentare la richiesta al datore di lavoro entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento;
- per i soggetti che hanno avviato un'attività di lavoro autonomo o di impresa, l'opzione deve essere invece esercitata in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2016.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 29.3.2016 n. 46244 - Il Quotidiano del Commercialista del 31.3.2016 - "“Rientro dei cervelli”, istanza al datore di lavoro per il regime speciale" - Alberti
Sezione:   Autore : S.M.Perego