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15/03/2019 Scade lunedě 18.3.2019 la tassa forfetaria annuale sui libri sociali S.M.Perego
10/06/2009 Contribuenti Minimi news Stefano M. Perego
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19/05/2017 Compensazione orizzontale dei crediti fiscali con il Mod. F24 non per tutti Stefano M. Perego
11/11/2016 Proposto lo slittamento della trasmissione telematica delle C.U. al 31 marzo Stefano M. Perego
11/10/2016 Aggiornato il Registro dei revisori con le sezioni A e B Stefano M. Perego
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Titolo: Con l’opzione per il regime speciale dei lavoratori "impatriati" al via lo sconto del 30%   Data : 31/03/2016
Con l’opzione per il regime speciale dei lavoratori "impatriati" al via lo sconto del 30%
L'Agenzia delle Entrate, con provv. 29.3.2016 n. 46244 (pubblicato il 30.3.2016), definisce le modalità di esercizio dell'opzione per i lavoratori rientrati in Italia entro il 31.12.2015 che possono beneficiare degli incentivi ex L. 238/2010, ma intendono optare per il nuovo regime fiscale speciale destinato ai lavoratori "impatriati" previsto dall'art. 16 del DLgs. 147/2015.
In presenza delle condizioni richieste, i soggetti interessati, rientrati in Italia entro il 31.12.2015, possono optare per il nuovo regime fiscale, che prevede una riduzione della base imponibile ai fini IRPEF del 30%. L'esercizio dell'opzione:
- è irrevocabile;
- ha effetto a decorrere dall'1.1.2016 e per i quattro periodi d'imposta successivi (2016 - 2020).
Quanto all'esercizio dell'opzione:
- i lavoratori dipendenti devono presentare la richiesta al datore di lavoro entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento;
- per i soggetti che hanno avviato un'attività di lavoro autonomo o di impresa, l'opzione deve essere invece esercitata in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2016.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 29.3.2016 n. 46244 - Il Quotidiano del Commercialista del 31.3.2016 - "“Rientro dei cervelli”, istanza al datore di lavoro per il regime speciale" - Alberti
Sezione:   Autore : S.M.Perego