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20/10/2016 Al via l’inasprimento del monitoraggio fiscale internazionale S.M.Perego
21/10/2016 Nessuna incostituzionalità sull’operato del Giudice tributario S.M.Perego
21/10/2016 Pronta la proroga dei super ammortamenti ma per le autovetture ne restano esclusi i professionisti S.M.Perego
21/10/2016 La dichiarazione annuale IVA si trasforma in trimestrale S.M.Perego
21/10/2016 Per il trasferimento di beni a sé stessi in altro Stato Ue non rileva la partita IVA S.M.Perego
24/10/2016 Le piattaforme petrolifere sono classificate nella categoria catastale “D” S.M.Perego
21/11/2016 La detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio spetta anche con bonifico incompleto S.M.Perego
18/10/2016 In G.U. le regole sul credito per le bonifiche da amianto S.M.Perego
11/10/2016 La Cassazione si pronuncia sulla possibile dichiarazione infedele Stefano M. Perego
06/10/2016 Pertinenze e aree pertinenziali escluse da ICI anche senza dichiarazione S.M.Perego

Records 1421 to 1430 of 2397
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Titolo: Disponibili chiarimenti sulle detrazioni per l’acquisto di arredi per l’abitazione   Data : 01/04/2016
Disponibili chiarimenti sulle detrazioni per l’acquisto di arredi per l’abitazione
Con la circ. 31.3.2016 n. 7, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione alla nuova detrazione IRPEF per le giovani coppie che acquistano un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale introdotta dal co. 75 dell'art. 1 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016).
In particolare, è stato precisato che:
- la convivenza deve durare da almeno tre anni per le sole coppie conviventi more uxorio e tale condizione deve risultare soddisfatta nell'anno 2016 ed essere attestata o dall'iscrizione dei due soggetti nello stesso stato di famiglia o mediante un'autocertificazione;
- le coppie coniugate devono risultare tali nell'anno 2016;
- per fuire del bonus un componente della coppia non deve aver superato i 35 anni (il requisito è rispettato dai soggetti che compiono il 35° anno d'età nel 2016, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade);
- l'unità immobiliare può essere acquistata, sia nell'anno 2016 che nell'anno 2015, a titolo oneroso o gratuito e l'acquisto può essere effettuato da entrambi i coniugi o conviventi more uxorio o da uno solo di essi;
- l'immobile deve essere destinato ad abitazione principale da entrambi i componenti la giovane coppia, in generale, nell'anno 2016. Tuttavia, gli immobili acquistati nel 2016 possono essere destinati ad abitazione principale entro i termini di presentazione di UNICO 2017 PF;
- l'acquisto dei mobili può essere effettuato anche prima del rogito dell'unità immobiliare;
- sono agevolati i mobili nuovi (ad esempio letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile);
- i mobili possono essere acquistati da entrambi i componenti della coppia oppure da uno di essi;
- l'ammontare massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione è riferito alla coppia;
- il pagamento dei mobili deve avvenire mediante bonifico ordinario o carta di debito o credito.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 31.3.2016 n. 7 - Il Quotidiano del Commercialista del 1.4.2016 - "Bonus mobili a giovani coppie anche per la casa acquistata nel 2015" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego