Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
03/10/2016 Non è sufficiente aderire allo Scudo Fiscale per far valere la residenza estera S.M.Perego
03/10/2016 Dubbi sulla soggettività passiva IVA parziale per il rappresentante fiscale S.M.Perego
03/10/2016 L’incentivo del conto termico vale anche per l’acquisto di stufe S.M.Perego
03/10/2016 I professionisti delegati alle vendite di beni pignorati soggetti a nuovi obblighi S.M.Perego
21/04/2017 Nuova tassonomia integrata per il deposito dei bilanci S.M.Perego
03/10/2016 Dichiarazioni infedeli oppure omesse sanabili entro 90 giorno con sanzioni minime S.M.Perego
09/03/2017 La rottamazione dei ruoli regionali lede l’autonomia tributaria delle Regioni S.M.Perego
04/10/2016 La presentazione del modello EAS non ha scadenza S.M.Perego
04/10/2016 Esclusione automatica dal VIES in assenza di invio dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
04/10/2016 Sconta sempre la riduzione al 50% da ICI e IMU l’immobile inagibile e inabitabile S.M.Perego

Records 1591 to 1600 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Disponibili chiarimenti sulle detrazioni per l’acquisto di arredi per l’abitazione   Data : 01/04/2016
Disponibili chiarimenti sulle detrazioni per l’acquisto di arredi per l’abitazione
Con la circ. 31.3.2016 n. 7, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione alla nuova detrazione IRPEF per le giovani coppie che acquistano un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale introdotta dal co. 75 dell'art. 1 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016).
In particolare, è stato precisato che:
- la convivenza deve durare da almeno tre anni per le sole coppie conviventi more uxorio e tale condizione deve risultare soddisfatta nell'anno 2016 ed essere attestata o dall'iscrizione dei due soggetti nello stesso stato di famiglia o mediante un'autocertificazione;
- le coppie coniugate devono risultare tali nell'anno 2016;
- per fuire del bonus un componente della coppia non deve aver superato i 35 anni (il requisito è rispettato dai soggetti che compiono il 35° anno d'età nel 2016, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade);
- l'unità immobiliare può essere acquistata, sia nell'anno 2016 che nell'anno 2015, a titolo oneroso o gratuito e l'acquisto può essere effettuato da entrambi i coniugi o conviventi more uxorio o da uno solo di essi;
- l'immobile deve essere destinato ad abitazione principale da entrambi i componenti la giovane coppia, in generale, nell'anno 2016. Tuttavia, gli immobili acquistati nel 2016 possono essere destinati ad abitazione principale entro i termini di presentazione di UNICO 2017 PF;
- l'acquisto dei mobili può essere effettuato anche prima del rogito dell'unità immobiliare;
- sono agevolati i mobili nuovi (ad esempio letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile);
- i mobili possono essere acquistati da entrambi i componenti della coppia oppure da uno di essi;
- l'ammontare massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione è riferito alla coppia;
- il pagamento dei mobili deve avvenire mediante bonifico ordinario o carta di debito o credito.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 31.3.2016 n. 7 - Il Quotidiano del Commercialista del 1.4.2016 - "Bonus mobili a giovani coppie anche per la casa acquistata nel 2015" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego