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Data Titolo Sezione Autore
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
13/03/2017 Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato S.M.Perego
24/09/2015 Non sempre la plusvalenza da cessione di immobili rileva nel reddito d’impresa S.M.Perego
06/12/2017 Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista S.M.Perego
10/06/2016 Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici S.M.Perego
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
07/03/2017 Non si è trattato di proroga l’invio entro il 3.3.2017 della dichiarazione annuale IVA S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
28/09/2015 Non si perdono le agevolazioni prima casa anche se il trasferimento della residenza non avviene entro 18 mesi S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
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Titolo: Disponibili chiarimenti sulle detrazioni per l’acquisto di arredi per l’abitazione   Data : 01/04/2016
Disponibili chiarimenti sulle detrazioni per l’acquisto di arredi per l’abitazione
Con la circ. 31.3.2016 n. 7, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione alla nuova detrazione IRPEF per le giovani coppie che acquistano un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale introdotta dal co. 75 dell'art. 1 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016).
In particolare, è stato precisato che:
- la convivenza deve durare da almeno tre anni per le sole coppie conviventi more uxorio e tale condizione deve risultare soddisfatta nell'anno 2016 ed essere attestata o dall'iscrizione dei due soggetti nello stesso stato di famiglia o mediante un'autocertificazione;
- le coppie coniugate devono risultare tali nell'anno 2016;
- per fuire del bonus un componente della coppia non deve aver superato i 35 anni (il requisito è rispettato dai soggetti che compiono il 35° anno d'età nel 2016, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade);
- l'unità immobiliare può essere acquistata, sia nell'anno 2016 che nell'anno 2015, a titolo oneroso o gratuito e l'acquisto può essere effettuato da entrambi i coniugi o conviventi more uxorio o da uno solo di essi;
- l'immobile deve essere destinato ad abitazione principale da entrambi i componenti la giovane coppia, in generale, nell'anno 2016. Tuttavia, gli immobili acquistati nel 2016 possono essere destinati ad abitazione principale entro i termini di presentazione di UNICO 2017 PF;
- l'acquisto dei mobili può essere effettuato anche prima del rogito dell'unità immobiliare;
- sono agevolati i mobili nuovi (ad esempio letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile);
- i mobili possono essere acquistati da entrambi i componenti della coppia oppure da uno di essi;
- l'ammontare massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione è riferito alla coppia;
- il pagamento dei mobili deve avvenire mediante bonifico ordinario o carta di debito o credito.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 31.3.2016 n. 7 - Il Quotidiano del Commercialista del 1.4.2016 - "Bonus mobili a giovani coppie anche per la casa acquistata nel 2015" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego