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12/10/2015 Pubblicato in G.U. il D.Lgs. 24.9.2015 n. 158 relativo alla riforma delle sanzioni amministrative tributarie. S.M.Perego
20/12/2017 Pubblicato l’elenco delle società e fondazioni destinatari dello split payment S.M.Perego
30/06/2017 Pubblicato lo statuto per l’istituzione dell'ente pubblico Agenzia delle Entrate-Riscossione S.M.Perego
19/06/2017 Pubblicato sul sito MEF la nuova versione del principio di revisione (SA Italia) 720B S.M.Perego
23/09/2015 Pubblicato sulla G.U. il DLgs. 14.9.2015 n. 147 S.M.Perego
21/03/2018 Pubblicazione Bonus casa S.M.Perego
23/05/2017 Può essere necessario un doppio deposito del bilancio S.M.Perego
23/09/2015 Qualche novità in tema di riscossione, contenzioso, interpelli, sanzioni penali e amministrative S.M.Perego
15/10/2015 Quale ammortamento per la creazione di siti web S.M.Perego
22/06/2017 Quale data rileva ai fini degli incassi il pagamento con assegno bancario? S.M.Perego

Records 1991 to 2000 of 2397
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Titolo: Disponibili chiarimenti sulle detrazioni per l’acquisto di arredi per l’abitazione   Data : 01/04/2016
Disponibili chiarimenti sulle detrazioni per l’acquisto di arredi per l’abitazione
Con la circ. 31.3.2016 n. 7, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione alla nuova detrazione IRPEF per le giovani coppie che acquistano un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale introdotta dal co. 75 dell'art. 1 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016).
In particolare, è stato precisato che:
- la convivenza deve durare da almeno tre anni per le sole coppie conviventi more uxorio e tale condizione deve risultare soddisfatta nell'anno 2016 ed essere attestata o dall'iscrizione dei due soggetti nello stesso stato di famiglia o mediante un'autocertificazione;
- le coppie coniugate devono risultare tali nell'anno 2016;
- per fuire del bonus un componente della coppia non deve aver superato i 35 anni (il requisito è rispettato dai soggetti che compiono il 35° anno d'età nel 2016, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade);
- l'unità immobiliare può essere acquistata, sia nell'anno 2016 che nell'anno 2015, a titolo oneroso o gratuito e l'acquisto può essere effettuato da entrambi i coniugi o conviventi more uxorio o da uno solo di essi;
- l'immobile deve essere destinato ad abitazione principale da entrambi i componenti la giovane coppia, in generale, nell'anno 2016. Tuttavia, gli immobili acquistati nel 2016 possono essere destinati ad abitazione principale entro i termini di presentazione di UNICO 2017 PF;
- l'acquisto dei mobili può essere effettuato anche prima del rogito dell'unità immobiliare;
- sono agevolati i mobili nuovi (ad esempio letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile);
- i mobili possono essere acquistati da entrambi i componenti della coppia oppure da uno di essi;
- l'ammontare massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione è riferito alla coppia;
- il pagamento dei mobili deve avvenire mediante bonifico ordinario o carta di debito o credito.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 31.3.2016 n. 7 - Il Quotidiano del Commercialista del 1.4.2016 - "Bonus mobili a giovani coppie anche per la casa acquistata nel 2015" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego