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15/01/2019 Istituito il codice tributo per il credito a favore dei distributori di carburante S.M.Perego
15/01/2019 Nella liquidazione IVA di dicembre solo le fatture pervenute entro il 31.12.2018 S.M.Perego
15/01/2019 Sulla fattura elettronica alcuni chiarimenti di Assosoftware S.M.Perego
15/01/2019 L’introduzione della cedolare secca sugli immobili commerciali comporta la modifica del modello RLI S.M.Perego
05/02/2019 L’omessa comunicazione all'ENEA non comporta la perdita della detrazione IRPEF/IRES S.M.Perego
18/01/2019 Credito d'imposta per edicole in attesa di decreto S.M.Perego
05/02/2019 INPS – Chiarimenti sull’introduzione della c.d. quota 100 S.M.Perego
22/01/2019 INPS - Fattura elettronica impossibile con due intestatari – Bonus asilo nido S.M.Perego
23/01/2019 Fattura elettronica – Per i privati cittadini vale la copia analogica S.M.Perego
28/01/2019 Ulteriore proroga dei versamenti INAIL per i soggetti agli eventi sismici del 2016 e 2017 S.M.Perego

Records 2321 to 2330 of 2397
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Titolo: Disponibili chiarimenti sulle detrazioni per l’acquisto di arredi per l’abitazione   Data : 01/04/2016
Disponibili chiarimenti sulle detrazioni per l’acquisto di arredi per l’abitazione
Con la circ. 31.3.2016 n. 7, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione alla nuova detrazione IRPEF per le giovani coppie che acquistano un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale introdotta dal co. 75 dell'art. 1 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016).
In particolare, è stato precisato che:
- la convivenza deve durare da almeno tre anni per le sole coppie conviventi more uxorio e tale condizione deve risultare soddisfatta nell'anno 2016 ed essere attestata o dall'iscrizione dei due soggetti nello stesso stato di famiglia o mediante un'autocertificazione;
- le coppie coniugate devono risultare tali nell'anno 2016;
- per fuire del bonus un componente della coppia non deve aver superato i 35 anni (il requisito è rispettato dai soggetti che compiono il 35° anno d'età nel 2016, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade);
- l'unità immobiliare può essere acquistata, sia nell'anno 2016 che nell'anno 2015, a titolo oneroso o gratuito e l'acquisto può essere effettuato da entrambi i coniugi o conviventi more uxorio o da uno solo di essi;
- l'immobile deve essere destinato ad abitazione principale da entrambi i componenti la giovane coppia, in generale, nell'anno 2016. Tuttavia, gli immobili acquistati nel 2016 possono essere destinati ad abitazione principale entro i termini di presentazione di UNICO 2017 PF;
- l'acquisto dei mobili può essere effettuato anche prima del rogito dell'unità immobiliare;
- sono agevolati i mobili nuovi (ad esempio letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile);
- i mobili possono essere acquistati da entrambi i componenti della coppia oppure da uno di essi;
- l'ammontare massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione è riferito alla coppia;
- il pagamento dei mobili deve avvenire mediante bonifico ordinario o carta di debito o credito.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 31.3.2016 n. 7 - Il Quotidiano del Commercialista del 1.4.2016 - "Bonus mobili a giovani coppie anche per la casa acquistata nel 2015" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego