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Data Titolo Sezione Autore
13/01/2017 L’opzione al regime di cassa è sempre soggetto ai calcoli di convenienza S.M.Perego
16/01/2017 INPS Disponibile l’estratto conto contributivo integrato S.M.Perego
16/01/2017 Entro il 16.2.2017 il pagamento dell’autoliquidazione INAIL - Esclusi i terremotati S.M.Perego
16/01/2017 La PEC equivale sempre alla raccomandata S.M.Perego
16/01/2017 Nessuna sanzione se si rinuncia entro l’anno al beneficio “Prima casa” bis S.M.Perego
16/01/2017 Per le imprese edili contributi ridotti S.M.Perego
16/01/2017 Se si omette la registrazione della proroga non si perde la Cedolare Secca S.M.Perego
17/01/2017 L’omesso versamento di ritenute previdenziali superiore a 10 mila euro configura nuovo reato S.M.Perego
17/01/2017 L’Agenzia delle Entrate scrive ai proprietari di fabbricati rurali non accatastati S.M.Perego
17/01/2017 On line le bozze dei modelli Redditi SC 2017, ENC 2017 e CNM 2017 S.M.Perego

Records 1541 to 1550 of 2397
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Titolo: Il canone RAI applicato all’utenza elettrica si può non pagare   Data : 01/04/2016
Il canone RAI applicato all’utenza elettrica si può non pagare
Una bozza di decreto interministeriale del MISE di concerto col MEF reca le disposizioni attuative concernenti l'addebito del canone RAI sulle fatture relative alla fornitura di energia elettrica, previsto dalla legge di stabilità 2016; nello specifico, sono disciplinate la procedura di scambio di informazioni tra gli enti coinvolti, le modalità di addebito del canone, il riversamento delle somme incassate da parte delle imprese elettriche, il controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate, nonché la richiesta di rimborso del canone addebitato e non dovuto.
Il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza successiva alla scadenza delle rate. In sede di prima applicazione, nella prima fattura emessa successivamente all'1.7.2016 sono cumulativamente addebitate tutte le rate scadute, da parte dell'impresa elettrica che risulta con certezza titolare del contratto alla data dell'1.7.2016.
Se il contratto è intestato ad un soggetto della famiglia anagrafica diverso dall'intestatario del canone, l'Agenzia delle Entrate procede alla voltura d'ufficio del canone al titolare del contratto.
In caso di pagamento parziale della fattura elettrica senza indicazione da parte dell'utente dell'imputazione delle somme pagate, l'imputazione avviene prioritariamente alla fornitura elettrica. Inoltre, nell'ipotesi di mancato pagamento totale o parziale della fattura per la parte relativa ai consumi elettrici, l'impresa elettrica provvede ad inviare solleciti al cliente con le modalità ordinariamente utilizzate, anche per la parte relativa al canone. Le sanzioni e gli interessi eventualmente dovuti per la quota di canone sono comunque applicati dall'Agenzia delle Entrate la quale effettua anche le eventuali azioni di recupero.
In nessun caso il mancato pagamento del canone comporta il distacco della fornitura di energia elettrica.
Fonte: Notiziario Eutekne - Il Quotidiano del Commercialista del 1.4.2016 - "Niente distacco dell’elettricità in caso di mancato pagamento del canone RAI" - Corso
Sezione:   Autore : S.M.Perego