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08/03/2017 Dall’1.1.2017 GE.RI.CO sostituito dagli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) S..Perego
08/03/2017 Spese compensate di giudizio se si richiede la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
21/11/2016 Le Partite IVA inattive saranno chiuse d’ufficio S.M.Perego
03/10/2016 Compete sempre al giudice penale determinare la soglia di punibilità S.M.Perego
08/03/2017 Gli Ebook sono soggetti ad aliquota IVA ordinaria S.M.Perego
08/03/2017 L’avviamento deve essere corrisposto solo al rilascio dell’immobile S.M.Perego
08/03/2017 Voucher - Nuove caselle di posta elettronica attive dal 7.3.2017 S.M.Perego
09/03/2017 Ancora da definire l’utilizzo dei nuovi ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale) S.M.Perego
06/03/2017 Al via i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti esteri non dichiarati S.M.Perego
17/02/2017 Nessuna comunicazione dei beni in godimento ai soci e dei finanziamenti per il 2016 S.M.Perego

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Titolo: Il canone RAI applicato all’utenza elettrica si può non pagare   Data : 01/04/2016
Il canone RAI applicato all’utenza elettrica si può non pagare
Una bozza di decreto interministeriale del MISE di concerto col MEF reca le disposizioni attuative concernenti l'addebito del canone RAI sulle fatture relative alla fornitura di energia elettrica, previsto dalla legge di stabilità 2016; nello specifico, sono disciplinate la procedura di scambio di informazioni tra gli enti coinvolti, le modalità di addebito del canone, il riversamento delle somme incassate da parte delle imprese elettriche, il controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate, nonché la richiesta di rimborso del canone addebitato e non dovuto.
Il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza successiva alla scadenza delle rate. In sede di prima applicazione, nella prima fattura emessa successivamente all'1.7.2016 sono cumulativamente addebitate tutte le rate scadute, da parte dell'impresa elettrica che risulta con certezza titolare del contratto alla data dell'1.7.2016.
Se il contratto è intestato ad un soggetto della famiglia anagrafica diverso dall'intestatario del canone, l'Agenzia delle Entrate procede alla voltura d'ufficio del canone al titolare del contratto.
In caso di pagamento parziale della fattura elettrica senza indicazione da parte dell'utente dell'imputazione delle somme pagate, l'imputazione avviene prioritariamente alla fornitura elettrica. Inoltre, nell'ipotesi di mancato pagamento totale o parziale della fattura per la parte relativa ai consumi elettrici, l'impresa elettrica provvede ad inviare solleciti al cliente con le modalità ordinariamente utilizzate, anche per la parte relativa al canone. Le sanzioni e gli interessi eventualmente dovuti per la quota di canone sono comunque applicati dall'Agenzia delle Entrate la quale effettua anche le eventuali azioni di recupero.
In nessun caso il mancato pagamento del canone comporta il distacco della fornitura di energia elettrica.
Fonte: Notiziario Eutekne - Il Quotidiano del Commercialista del 1.4.2016 - "Niente distacco dell’elettricità in caso di mancato pagamento del canone RAI" - Corso
Sezione:   Autore : S.M.Perego