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Data Titolo Sezione Autore
02/03/2016 Scade il 7.3.2016 la trasmissione telematica della C.U. S.M.Perego
02/03/2016 Dal MEF una guida sui leasing abitativi S.M.Perego
01/03/2016 Fa sempre cumulo il riscatto della laurea – INPS 29.2.2016 S.M.Perego
01/03/2016 Approvati i nuovi coefficienti per i fabbricati di categoria “D” S.M.Perego
25/02/2016 La certificazione unica degli autonomi riporta anche le casse previdenziali S.M.Perego
01/03/2016 Il trasferimento della residenza si salva con ricorso al prefetto S.M.Perego
18/02/2016 IMU e TASI ridotte al 50% per gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
26/02/2016 I notai deducono dall’IRAP i contributi repertoriali S.M.Perego
26/02/2016 Le tasse universitarie entrano nel 730 precompilato S.M.Perego
26/02/2016 Scade il 29.2.2016 la consegna della CU – Dal 1.3.2016 si incorre in sanzioni S.M.Perego

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Titolo: Il canone RAI applicato all’utenza elettrica si può non pagare   Data : 01/04/2016
Il canone RAI applicato all’utenza elettrica si può non pagare
Una bozza di decreto interministeriale del MISE di concerto col MEF reca le disposizioni attuative concernenti l'addebito del canone RAI sulle fatture relative alla fornitura di energia elettrica, previsto dalla legge di stabilità 2016; nello specifico, sono disciplinate la procedura di scambio di informazioni tra gli enti coinvolti, le modalità di addebito del canone, il riversamento delle somme incassate da parte delle imprese elettriche, il controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate, nonché la richiesta di rimborso del canone addebitato e non dovuto.
Il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza successiva alla scadenza delle rate. In sede di prima applicazione, nella prima fattura emessa successivamente all'1.7.2016 sono cumulativamente addebitate tutte le rate scadute, da parte dell'impresa elettrica che risulta con certezza titolare del contratto alla data dell'1.7.2016.
Se il contratto è intestato ad un soggetto della famiglia anagrafica diverso dall'intestatario del canone, l'Agenzia delle Entrate procede alla voltura d'ufficio del canone al titolare del contratto.
In caso di pagamento parziale della fattura elettrica senza indicazione da parte dell'utente dell'imputazione delle somme pagate, l'imputazione avviene prioritariamente alla fornitura elettrica. Inoltre, nell'ipotesi di mancato pagamento totale o parziale della fattura per la parte relativa ai consumi elettrici, l'impresa elettrica provvede ad inviare solleciti al cliente con le modalità ordinariamente utilizzate, anche per la parte relativa al canone. Le sanzioni e gli interessi eventualmente dovuti per la quota di canone sono comunque applicati dall'Agenzia delle Entrate la quale effettua anche le eventuali azioni di recupero.
In nessun caso il mancato pagamento del canone comporta il distacco della fornitura di energia elettrica.
Fonte: Notiziario Eutekne - Il Quotidiano del Commercialista del 1.4.2016 - "Niente distacco dell’elettricità in caso di mancato pagamento del canone RAI" - Corso
Sezione:   Autore : S.M.Perego