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14/04/2016 L’IRAP resta sempre dovuta dagli studi associati S.M.Perego
18/04/2016 L’IVA sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione si detrae nel 2016 S.M.Perego
01/06/2016 L’IVA sulla cessione degli immobili ristrutturati sconta la tipologia dell’intervento S.M.Perego
10/04/2017 L’obbligo dell’assicurazione professionale si estende a tutti i professionisti S.M.Perego
11/05/2017 L’obbligo di formazione professionale deducibile fino a 10 mila euro S.M.Perego
09/05/2016 L’omessa comunicazione all’ENEA non fa decadere dalla detrazione del 65% S.M.Perego
05/02/2019 L’omessa comunicazione all'ENEA non comporta la perdita della detrazione IRPEF/IRES S.M.Perego
20/01/2017 L’omessa dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA non è più sanzionata S.M.Perego
07/03/2016 L’Omessa indicazione del canone di locazione raddoppia le sanzioni S.M.Perego
20/06/2016 L’omessa registrazione della locazione è imputabile al locatore ed al locatario S.M.Perego

Records 1241 to 1250 of 2397
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Titolo: Modificato il quadro LM e le istruzioni di UNICO 2016 PF   Data : 01/04/2016
Modificato il quadro LM e le istruzioni di UNICO 2016 PF
Con il provv. 31.3.2016 n. 47207, l'Agenzia delle Entrate ha apportato correzioni e integrazioni al modello e alle istruzioni per la compilazione di UNICO 2016 PF.
Relativamente alla Sezione I del quadro LM, preposta alla determinazione del reddito e dell'imposta sostitutiva del regime di vantaggio ex DL 98/2011, è stato introdotto un apposito campo in cui indicare la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni strumentali ("super-ammortamenti"). In particolare, l'importo della maggiorazione deve essere indicato nella nuova colonna 1 del rigo LM5 (componenti negativi) e ricompreso tra gli importi di colonna 2 del medesimo rigo, relativi alle spese per l'acquisto dei beni strumentali o per i canoni di leasing pagati nel periodo d'imposta 2015 per ottenerne la disponibilità.
Ulteriore riferimento ai super-ammortamenti è stato inserito nelle istruzioni al rigo LM42 in cui indicare, per il regime di vantaggio, l'imposta sostitutiva al netto di eventuali crediti d'imposta, nonché delle ritenute cedute dal consorzio (rigo RS33) e di quelle erroneamente subite, riportate al rigo RS40. In caso di utilizzo del beneficio, i soggetti che applicano il regime di vantaggio determinano l'acconto 2016 senza tenere conto della maggiorazione. A tal fine, gli stessi rideterminano autonomamente l'ammontare della "Differenza - rigo LM42", considerando i componenti negativi di rigo LM5, colonna 2, al netto dell'importo indicato al medesimo rigo in colonna 1, e su tale importo calcolano l'acconto dovuto.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 31.3.2016 n. 47207 - Il Quotidiano del Commercialista del 1.4.2016 - "Super-ammortamenti nel quadro LM di UNICO PF" - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego