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14/03/2016 Ricorso al ravvedimento operoso per la tardiva registrazione del comodato S.M.Perego
14/03/2016 Ravvedimento operoso per la tardiva registrazione del contratto di locazione anche con cedolare secca S.M.Perego
14/03/2016 INPS - Ai fini del cumulo rileva anche la contribuzione estera S.M.Perego
14/03/2016 Previste maggiori tutele INPS per gli iscritti alla gestione separata S.M.Perego
15/03/2016 Definiti dall’INPS gli importi massimi 2016 per i trattamenti di sostegno al reddito S.M.Perego
15/03/2016 L’acquisto di abitazioni di nuova costruzione sconta la detrazione IRPEF del 50% dell'IVA versata S.M.Perego
15/03/2016 Oneri detraibili – spese scolastiche S.M.Perego
17/03/2016 L’agevolazione “Prima casa” non si perde con l’accordo di separazione S.M.Perego
17/03/2016 In arrivo le istruzioni per la cessione del credito IRPEF dei condòmini ai fornitori S.M.Perego

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Titolo: Il quadro RW solo se si supera la soglia di 15.000 euro   Data : 01/04/2016
Il quadro RW solo se si supera la soglia di 15.000 euro
Con il Provvedimento Agenzia Entrate 31.3.2016 n. 47207, di modifica del modello UNICO 2016 PF, le istruzioni al modulo RW accolgono il nuovo limite di 15.000,00 in relazione ai conti correnti detenuti all'estero. Infatti, ancora all'interno delle istruzioni a UNICO 2015, si menzionava il "vecchio" limite di 10.000,00 euro.
L'attuale formulazione dell'art. 4 del DL 167/90 (come modificata dall'art. 2 della L. 186/2014) consente l'esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo di imposta non sia superiore a 15.000,00 euro.
Ai fini dell'applicazione della soglia in argomento, il riferimento posto dalla norma al "valore massimo complessivo" fa ritenere che essa operi sull'ammontare complessivo dei conti detenuti all'estero. Di conseguenza, laddove si detenessero due conti correnti, per ipotesi, il primo negli Stati Uniti e il secondo in Brasile, rispettivamente con depositi pari a 9.000,00 e 7.000,00 euro, il contribuente non beneficerebbe dell'esonero dalla compilazione del modulo RW.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 1.4.2016 - "L’esonero sopra i 15.000 euro entra nel modulo RW" - Sanna
Sezione:   Autore : S.M.Perego