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12/10/2015 Pubblicato in G.U. il D.Lgs. 24.9.2015 n. 158 relativo alla riforma delle sanzioni amministrative tributarie. S.M.Perego
20/12/2017 Pubblicato l’elenco delle società e fondazioni destinatari dello split payment S.M.Perego
30/06/2017 Pubblicato lo statuto per l’istituzione dell'ente pubblico Agenzia delle Entrate-Riscossione S.M.Perego
19/06/2017 Pubblicato sul sito MEF la nuova versione del principio di revisione (SA Italia) 720B S.M.Perego
23/09/2015 Pubblicato sulla G.U. il DLgs. 14.9.2015 n. 147 S.M.Perego
21/03/2018 Pubblicazione Bonus casa S.M.Perego
23/05/2017 Può essere necessario un doppio deposito del bilancio S.M.Perego
23/09/2015 Qualche novità in tema di riscossione, contenzioso, interpelli, sanzioni penali e amministrative S.M.Perego
15/10/2015 Quale ammortamento per la creazione di siti web S.M.Perego
22/06/2017 Quale data rileva ai fini degli incassi il pagamento con assegno bancario? S.M.Perego

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Titolo: Il quadro RW solo se si supera la soglia di 15.000 euro   Data : 01/04/2016
Il quadro RW solo se si supera la soglia di 15.000 euro
Con il Provvedimento Agenzia Entrate 31.3.2016 n. 47207, di modifica del modello UNICO 2016 PF, le istruzioni al modulo RW accolgono il nuovo limite di 15.000,00 in relazione ai conti correnti detenuti all'estero. Infatti, ancora all'interno delle istruzioni a UNICO 2015, si menzionava il "vecchio" limite di 10.000,00 euro.
L'attuale formulazione dell'art. 4 del DL 167/90 (come modificata dall'art. 2 della L. 186/2014) consente l'esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo di imposta non sia superiore a 15.000,00 euro.
Ai fini dell'applicazione della soglia in argomento, il riferimento posto dalla norma al "valore massimo complessivo" fa ritenere che essa operi sull'ammontare complessivo dei conti detenuti all'estero. Di conseguenza, laddove si detenessero due conti correnti, per ipotesi, il primo negli Stati Uniti e il secondo in Brasile, rispettivamente con depositi pari a 9.000,00 e 7.000,00 euro, il contribuente non beneficerebbe dell'esonero dalla compilazione del modulo RW.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 1.4.2016 - "L’esonero sopra i 15.000 euro entra nel modulo RW" - Sanna
Sezione:   Autore : S.M.Perego