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Data Titolo Sezione Autore
17/12/2014 Ravvedimento operoso IMU news S.M.Perego
06/10/2015 Ravvedimento operoso in presenza di violazioni commesse nel quadro RW S.M.Perego
24/12/2014 Ravvedimento operoso Novita legge di stabilità 2015 news S.M.Perego
14/03/2016 Ravvedimento operoso per la tardiva registrazione del contratto di locazione anche con cedolare secca S.M.Perego
04/12/2015 Ravvedimento operoso sull’Acconto IVA con sanzioni ridotte S.M.Perego
23/12/2014 Razionalizzazione dell’esercizio delle opzioni per alcuni regimi fiscali news S.M.Perego
12/01/2017 Recuperabile l’anticipazione del contributo d’ingresso al trattamento di mobilità ordinaria S.M.Perego
11/04/2019 Recuperabili le perdite dell’anno 2017 delle imprese in contabilità semplificata S.M.Perego
26/10/2018 Recupero delle perdite subite con il passaggio al principio di cassa S.M.Perego
04/08/2014 Redditometro 2012 - Lettera dall'Agenzia delle Entrate news S.M.Perego

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Titolo: Il quadro RW solo se si supera la soglia di 15.000 euro   Data : 01/04/2016
Il quadro RW solo se si supera la soglia di 15.000 euro
Con il Provvedimento Agenzia Entrate 31.3.2016 n. 47207, di modifica del modello UNICO 2016 PF, le istruzioni al modulo RW accolgono il nuovo limite di 15.000,00 in relazione ai conti correnti detenuti all'estero. Infatti, ancora all'interno delle istruzioni a UNICO 2015, si menzionava il "vecchio" limite di 10.000,00 euro.
L'attuale formulazione dell'art. 4 del DL 167/90 (come modificata dall'art. 2 della L. 186/2014) consente l'esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo di imposta non sia superiore a 15.000,00 euro.
Ai fini dell'applicazione della soglia in argomento, il riferimento posto dalla norma al "valore massimo complessivo" fa ritenere che essa operi sull'ammontare complessivo dei conti detenuti all'estero. Di conseguenza, laddove si detenessero due conti correnti, per ipotesi, il primo negli Stati Uniti e il secondo in Brasile, rispettivamente con depositi pari a 9.000,00 e 7.000,00 euro, il contribuente non beneficerebbe dell'esonero dalla compilazione del modulo RW.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 1.4.2016 - "L’esonero sopra i 15.000 euro entra nel modulo RW" - Sanna
Sezione:   Autore : S.M.Perego