Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
16/01/2018 Le locazioni brevi trovano spazio nel mod. 770/2018 S.M.Perego
27/04/2016 Le manutenzioni ordinarie e straordinarie scontano l’IVA del 10% S.M.Perego
25/02/2016 Le migliorie su beni di terzi scontano il maxi ammortamento S.M.Perego
10/04/2017 Le modifiche dell’ACE nel quadro RS del Redditi 2017 SP S.M.Perego
27/02/2014 Le novità del 730/2014 news S.M.Perego
11/05/2019 Le novità del Quadro RP per gli oneri detraibili e deducibili S.M.Perego
11/04/2016 Le novità sugli interpelli S.M.Perego
27/02/2014 Le novità sui contratti di locazione dal 1.1.2014 news S.M.Perego
11/03/2016 Le nuove dimissioni in vigore dal 12.3.2016 in un video S.M.Perego
27/06/2017 Le nuove regole sul bilancio nella circolare Assonime n. 14_2017 S.M.Perego

Records 1441 to 1450 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Le polizze vita sono soggetta a tassazione   Data : 04/04/2016
Le polizze vita sono soggetta a tassazione
Con la circolare 1.4.2016 n. 8, l'Agenzia delle Entrate ha commentato il regime fiscale dei capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, così come modificato dall'art. 1 co. 658 e 659 della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015); con questo intervento si è circoscritto il regime di esenzione IRPEF previsto dall'art. 34 del DPR 601/73 alle polizze assicurative per il caso morte di puro rischio, rendendo l'eccedenza imponibile.
La circolare individua la parte imponibile dei capitali nella differenza tra il "valore di riscatto" che sarebbe stato riconosciuto all'assicurato al momento individuato in base alle condizioni contrattuali e l'ammontare dei premi pagati, al netto di quelli corrisposti per la copertura del rischio morte.
L'Agenzia delle Entrate precisa, poi, che la tassazione della parte imponibile avviene con le aliquote corrispondenti ai diversi periodi di maturazione dei rendimenti, e quindi con le aliquote:
- del 12,50%, per la parte di rendimento maturata sino al 31.12.2011,
- del 20%, per la parte di rendimento maturata dall'1.1.2012 al 30.6.2014;
- del 26%, per la parte di rendimento maturata dall'1.7.2014.
I rendimenti maturati dall'1.1.2012 sono ridotti di una quota riferibile ai titoli di Stato e ai titoli equiparati.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 1.4.2016 n. 8 - Il Quotidiano del Commercialista del 2.4.2016 - "Redditi delle polizze per il caso morte determinati con il valore di riscatto" - Odetto
Sezione:   Autore : S.M.Perego