Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
09/05/2016 Nel quadro VO, allegato ad Unico PF, la fuoriuscita dal regime di vantaggio S.M.Perego
12/05/2016 L’assoggettamento all’IRAP per i professionisti non trova pace S.M.Perego
09/05/2016 Agenzia delle Entrate – Risposte ai quesiti posti dai CAF S.M.Perego
12/05/2016 Nessuna proroga per Unico 2016 S.M.Perego
06/05/2016 Sull’indennità di disoccupazione interviene l’INPS con la circ. 74 S.M.Perego
06/05/2016 Il trasferimento della residenza da parte di un solo coniuge non fa perdere le agevolazioni prima casa S.M.Perego
06/05/2016 La circolare esplicativa sull’assegnazione dei beni ai soci ancora nel limbo, permangono dubbi applicativi S.M.Perego
06/05/2016 L’Agenzia delle Entrate apporta ancora modifiche ai modelli di dichiarazione S.M.Perego
06/05/2016 Anche in presenza di delega al professionista l’omessa dichiarazione resta in capo al contribuente S.M.Perego
05/05/2016 L’Agenzia delle Entrate interviene ancora sul canone RAI S.M.Perego

Records 361 to 370 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Le polizze vita sono soggetta a tassazione   Data : 04/04/2016
Le polizze vita sono soggetta a tassazione
Con la circolare 1.4.2016 n. 8, l'Agenzia delle Entrate ha commentato il regime fiscale dei capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, così come modificato dall'art. 1 co. 658 e 659 della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015); con questo intervento si è circoscritto il regime di esenzione IRPEF previsto dall'art. 34 del DPR 601/73 alle polizze assicurative per il caso morte di puro rischio, rendendo l'eccedenza imponibile.
La circolare individua la parte imponibile dei capitali nella differenza tra il "valore di riscatto" che sarebbe stato riconosciuto all'assicurato al momento individuato in base alle condizioni contrattuali e l'ammontare dei premi pagati, al netto di quelli corrisposti per la copertura del rischio morte.
L'Agenzia delle Entrate precisa, poi, che la tassazione della parte imponibile avviene con le aliquote corrispondenti ai diversi periodi di maturazione dei rendimenti, e quindi con le aliquote:
- del 12,50%, per la parte di rendimento maturata sino al 31.12.2011,
- del 20%, per la parte di rendimento maturata dall'1.1.2012 al 30.6.2014;
- del 26%, per la parte di rendimento maturata dall'1.7.2014.
I rendimenti maturati dall'1.1.2012 sono ridotti di una quota riferibile ai titoli di Stato e ai titoli equiparati.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 1.4.2016 n. 8 - Il Quotidiano del Commercialista del 2.4.2016 - "Redditi delle polizze per il caso morte determinati con il valore di riscatto" - Odetto
Sezione:   Autore : S.M.Perego