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Data Titolo Sezione Autore
24/10/2016 Dal 1.1.2017 la fattura elettronica passa dall’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
21/07/2015 Dal 1.1.2017 obbligatoria la trasmissione telematica dei corrispettivi per i commercianti al minuto e soggetti assimilati S.M.Perego
24/11/2016 Dal 1.1.2017 scatta l’obbligo della fattura elettronica per il tax-free shopping S.M.Perego
25/07/2016 Dal 1.5.2016 con il nuovo codice doganale i beni possono giacere 10 anni S.M.Perego
01/04/2016 Dal 1° aprile aperte le iscrizioni per il 5‰ per l’anno 2016 S.M.Perego
01/04/2016 Dal 1° aprile l’imposta di successione si paga con il modello F24 S.M.Perego
04/07/2019 Dal 1° luglio č attiva l’adesione al servizio di consultazione delle FE S.M.Perego
10/01/2018 Dal 1° luglio gli stipendi si pagano solo con bonifico bancario S.M.Perego
24/04/2017 Dal 1° luglio lo “Split Payment” si estende anche ai professionisti S.M.Perego
14/05/2019 Dal 1° luglio scatta l’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi, commercianti semplificazioni in vista S.M.Perego

Records 431 to 440 of 2397
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Titolo: Le polizze vita sono soggetta a tassazione   Data : 04/04/2016
Le polizze vita sono soggetta a tassazione
Con la circolare 1.4.2016 n. 8, l'Agenzia delle Entrate ha commentato il regime fiscale dei capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, così come modificato dall'art. 1 co. 658 e 659 della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015); con questo intervento si è circoscritto il regime di esenzione IRPEF previsto dall'art. 34 del DPR 601/73 alle polizze assicurative per il caso morte di puro rischio, rendendo l'eccedenza imponibile.
La circolare individua la parte imponibile dei capitali nella differenza tra il "valore di riscatto" che sarebbe stato riconosciuto all'assicurato al momento individuato in base alle condizioni contrattuali e l'ammontare dei premi pagati, al netto di quelli corrisposti per la copertura del rischio morte.
L'Agenzia delle Entrate precisa, poi, che la tassazione della parte imponibile avviene con le aliquote corrispondenti ai diversi periodi di maturazione dei rendimenti, e quindi con le aliquote:
- del 12,50%, per la parte di rendimento maturata sino al 31.12.2011,
- del 20%, per la parte di rendimento maturata dall'1.1.2012 al 30.6.2014;
- del 26%, per la parte di rendimento maturata dall'1.7.2014.
I rendimenti maturati dall'1.1.2012 sono ridotti di una quota riferibile ai titoli di Stato e ai titoli equiparati.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 1.4.2016 n. 8 - Il Quotidiano del Commercialista del 2.4.2016 - "Redditi delle polizze per il caso morte determinati con il valore di riscatto" - Odetto
Sezione:   Autore : S.M.Perego