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31/03/2016 Pronte le disposizioni attuative sull’imposta sostitutiva del 10% sui premi di produttività S.M.Perego
31/03/2016 Implementati i dati inseriti nella dichiarazione precompilata S.M.Perego
31/03/2016 Con l’opzione per il regime speciale dei lavoratori "impatriati" al via lo sconto del 30% S.M.Perego
01/04/2016 Approvati i correttivi anticrisi 2015 per gli Studi di Settore S.M.Perego
01/04/2016 Disponibili chiarimenti sulle detrazioni per l’acquisto di arredi per l’abitazione S.M.Perego
01/04/2016 Dal 1° aprile aperte le iscrizioni per il 5‰ per l’anno 2016 S.M.Perego
24/03/2016 Dal 2 maggio possibile presentare le istanze per la “Nuova Sabatini-ter” S.M.Perego
28/04/2016 Altri chiarimenti ufficiali sul credito d'imposta per l'acquisto di strumenti musicali S.M.Perego
11/04/2016 Prorogata ulteriormente la presentazione telematica dello "Spesometro" S.M.Perego

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Titolo: Le polizze vita sono soggetta a tassazione   Data : 04/04/2016
Le polizze vita sono soggetta a tassazione
Con la circolare 1.4.2016 n. 8, l'Agenzia delle Entrate ha commentato il regime fiscale dei capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, così come modificato dall'art. 1 co. 658 e 659 della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015); con questo intervento si è circoscritto il regime di esenzione IRPEF previsto dall'art. 34 del DPR 601/73 alle polizze assicurative per il caso morte di puro rischio, rendendo l'eccedenza imponibile.
La circolare individua la parte imponibile dei capitali nella differenza tra il "valore di riscatto" che sarebbe stato riconosciuto all'assicurato al momento individuato in base alle condizioni contrattuali e l'ammontare dei premi pagati, al netto di quelli corrisposti per la copertura del rischio morte.
L'Agenzia delle Entrate precisa, poi, che la tassazione della parte imponibile avviene con le aliquote corrispondenti ai diversi periodi di maturazione dei rendimenti, e quindi con le aliquote:
- del 12,50%, per la parte di rendimento maturata sino al 31.12.2011,
- del 20%, per la parte di rendimento maturata dall'1.1.2012 al 30.6.2014;
- del 26%, per la parte di rendimento maturata dall'1.7.2014.
I rendimenti maturati dall'1.1.2012 sono ridotti di una quota riferibile ai titoli di Stato e ai titoli equiparati.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 1.4.2016 n. 8 - Il Quotidiano del Commercialista del 2.4.2016 - "Redditi delle polizze per il caso morte determinati con il valore di riscatto" - Odetto
Sezione:   Autore : S.M.Perego