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20/01/2017 INPS nuova gestione del flusso UniEmens S.M.Perego
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12/04/2018 INPS Parte l’accertamento in vita dei pensionati residenti all’estero S.M.Perego
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25/01/2018 INPS per il 2018 nuovi limiti all’assegno per il nucleo familiare S.M.Perego
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24/02/2017 INPS Scade il 1° marzo la domanda di pensionamento anticipato per i lavori usuranti S.M.Perego

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Titolo: Un’analisi sui nuovi interpelli   Data : 04/04/2016
Un’analisi sui nuovi interpelli
La circ. Agenzia delle Entrate 1.4.2016 n. 9 commenta la revisione della disciplina degli interpelli operata con il DLgs. 156/2015, soffermandosi sulle caratteristiche peculiari delle diverse tipologie di interpello recate dal nuovo art. 11 della L. 212/2000, oltre che sulle nuove disposizioni procedurali applicabili alle istanze presentate dall'1.1.2016.
L'interpello ordinario interpretativo di cui all'art. 11 co. 1 lett. a) della L. 212/2000 rappresenta lo strumento "generale", con portata potenzialmente molto ampia, attivabile in relazione a qualsiasi disposizione di legge che risulti obiettivamente incerta nella sua applicazione a una fattispecie concreta e personale. La qualificazione di una determinata spesa tra quelle di pubblicità, propaganda o rappresentanza rientra, invece, tra le ipotesi di interpello ordinario qualificatorio altresì previsto dall'art. 11 co. 1 lett. a).
Il c.d. interpello probatorio di cui all'art. 11 co. 1 lett. b) riguarda casi tassativamente previsti quali, ad esempio, la disciplina CFC (art. 167 del TUIR) e la disapplicazione della disciplina sulle società non operative o in perdita sistematica.
L'art. 11 co. 1 lett. c) della L. 212/2000 disciplina la possibilità per il contribuente di interpellare l'Amministrazione per ottenere una risposta riguardante l'applicazione ad una specifica fattispecie della disciplina sull'abuso del diritto (interpello anti-abuso). Tale interpello non ricomprende le istanze aventi ad oggetto ipotesi di interposizione dell'art. 37 co. 3 del DPR 600/1973, per le quali è presentabile un'istanza di interpello ordinario.
Da ultimo, il comma 2 dell'art. 11 consente al contribuente di ottenere un parere in ordine alla sussistenza delle condizioni per disapplicare norme tributarie antielusive che limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive (interpello disapplicativo). Si tratta dell'unica categoria di interpello avente carattere obbligatorio; in caso di risposta negativa all'istanza e di successiva disapplicazione della disposizione antielusiva in contrasto al parere reso dall'Amministrazione, ovvero in caso di mancata presentazione dell'istanza, il contribuente potrà comunque fornire la dimostrazione della spettanza della disapplicazione in sede amministrativa e giurisdizionale.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 1.4.2016 n. 9 - Il Quotidiano del Commercialista del 2.4.2016 - "L’Agenzia delle Entrate analizza la nuova disciplina degli interpelli" – Valente - Il Quotidiano del Commercialista del 2.4.2016 - "L’interpello antielusivo confluisce nell’abuso del diritto" - Valente
Sezione:   Autore : S.M.Perego