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08/02/2016 La CIG passa tramite la Circ. INPS 4.2.2016 n. 22 S.M.Perego
08/02/2016 Il 730 Precompilato con crediti oltre i 4000 euro è sempre soggetto al controllo dell’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
08/02/2016 Entro il 28.2.2016 la certificazione dei sostituti d'imposta ai dipendenti S.M.Perego
08/02/2016 Imposta di Registro agevolata per i leasing “Prima casa” S.M.Perego
08/02/2016 Quali beni materiali scontano la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione S.M.Perego
08/02/2016 I principali adempimenti per i nuovi forfetari S.M.Perego
08/02/2016 L’aliquota agevolata sui beni finiti non sempre al 10% S.M.Perego
09/02/2016 Sanzioni ridotte per l’imposta di Registro nel corso di accertamento sulla voluntary disclosure S.M.Perego
09/02/2016 Aumentate le percentuali di compensazione per gli agricoltori S.M.Perego
09/02/2016 Quando il visto di conformità nella dichiarazione IVA S.M.Perego

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Titolo: Un’analisi sui nuovi interpelli   Data : 04/04/2016
Un’analisi sui nuovi interpelli
La circ. Agenzia delle Entrate 1.4.2016 n. 9 commenta la revisione della disciplina degli interpelli operata con il DLgs. 156/2015, soffermandosi sulle caratteristiche peculiari delle diverse tipologie di interpello recate dal nuovo art. 11 della L. 212/2000, oltre che sulle nuove disposizioni procedurali applicabili alle istanze presentate dall'1.1.2016.
L'interpello ordinario interpretativo di cui all'art. 11 co. 1 lett. a) della L. 212/2000 rappresenta lo strumento "generale", con portata potenzialmente molto ampia, attivabile in relazione a qualsiasi disposizione di legge che risulti obiettivamente incerta nella sua applicazione a una fattispecie concreta e personale. La qualificazione di una determinata spesa tra quelle di pubblicità, propaganda o rappresentanza rientra, invece, tra le ipotesi di interpello ordinario qualificatorio altresì previsto dall'art. 11 co. 1 lett. a).
Il c.d. interpello probatorio di cui all'art. 11 co. 1 lett. b) riguarda casi tassativamente previsti quali, ad esempio, la disciplina CFC (art. 167 del TUIR) e la disapplicazione della disciplina sulle società non operative o in perdita sistematica.
L'art. 11 co. 1 lett. c) della L. 212/2000 disciplina la possibilità per il contribuente di interpellare l'Amministrazione per ottenere una risposta riguardante l'applicazione ad una specifica fattispecie della disciplina sull'abuso del diritto (interpello anti-abuso). Tale interpello non ricomprende le istanze aventi ad oggetto ipotesi di interposizione dell'art. 37 co. 3 del DPR 600/1973, per le quali è presentabile un'istanza di interpello ordinario.
Da ultimo, il comma 2 dell'art. 11 consente al contribuente di ottenere un parere in ordine alla sussistenza delle condizioni per disapplicare norme tributarie antielusive che limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive (interpello disapplicativo). Si tratta dell'unica categoria di interpello avente carattere obbligatorio; in caso di risposta negativa all'istanza e di successiva disapplicazione della disposizione antielusiva in contrasto al parere reso dall'Amministrazione, ovvero in caso di mancata presentazione dell'istanza, il contribuente potrà comunque fornire la dimostrazione della spettanza della disapplicazione in sede amministrativa e giurisdizionale.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 1.4.2016 n. 9 - Il Quotidiano del Commercialista del 2.4.2016 - "L’Agenzia delle Entrate analizza la nuova disciplina degli interpelli" – Valente - Il Quotidiano del Commercialista del 2.4.2016 - "L’interpello antielusivo confluisce nell’abuso del diritto" - Valente
Sezione:   Autore : S.M.Perego