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Data Titolo Sezione Autore
10/04/2017 Una nuova Circolare su iper-ammortamenti S.M.Perego
12/04/2017 Sufficiente la sottofatturazione perché si configuri l’autoriciclaggio S.M.Perego
30/01/2017 Con distinti provvedimenti definite le trasmissioni dei dati utili per le precompilate S.M.Perego
20/01/2017 La cessione di terreni edificabili da parte di imprenditori agricoli resta soggetta ad imposta di Registro S.M.Perego
20/01/2017 L’omessa dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA non è più sanzionata S.M.Perego
20/01/2017 INPS nuova gestione del flusso UniEmens S.M.Perego
23/01/2017 Bonifici di ristrutturazione possibili anche tramite i c.d. Istituti di pagamento S.M.Perego
23/01/2017 Semplificati gli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico nel bilancio abbreviato S.M.Perego
23/01/2017 Per le imprese minori nel principio di cassa rileva la data di registrazione – Possibile differire le fatture di dicembre S.M.Perego
23/01/2017 In assenza dell’abitabilità compete una riduzione ICI/IMU per i nuovi fabbricati S.M.Perego

Records 1141 to 1150 of 2397
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Titolo: INPS - Chiarimenti sul calcolo della pensione   Data : 04/04/2016
INPS - Chiarimenti sul calcolo della pensione
L’INPS, con la circ. 1.4.2016 n. 58 - superando un contrasto interpretativo con l’INPDAP - chiarisce che, in merito ai criteri da utilizzare per individuare i lavoratori soggetti interamente al sistema di calcolo contributivo della pensione, occorrerà far riferimento esclusivamente alla contribuzione versata o accreditata nella gestione assicurativa in cui viene liquidata la prestazione. I risvolti di tali aspetti riguardano il massimale contributivo, che si applica ai soggetti contributivi puri che hanno un imponibile previdenziale superiore a 100.324 euro nel 2016, mentre non si applica alle quote contributive dei sistemi misti o ex retributivi. Alla luce delle nuove indicazioni, pertanto, consegue che:
- se un’amministrazione pubblica ha applicato il massimale quando non era dovuto, dovrà essere versata la contribuzione mancante con la sola applicazione degli interessi al tasso legale e nel rispetto dei termini di prescrizione;
- se l’amministrazione non ha applicato il massimale quando dovuto, le somme versate in più e non prescritte saranno rimborsate.
Fonte: Notiziario Eutekne - Circolare INPS 1.4.2016 n. 58
Sezione:   Autore : S.M.Perego