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Data Titolo Sezione Autore
14/03/2017 Sequestro e confisca per equivalente esteso anche alle polizze vita S.M.Perego
14/03/2017 Ulteriori chiarimenti sulla c.d. residenza fiscale persone fisiche S.M.Perego
14/03/2017 Fissati i limiti di detrazione per le tasse e contributi di iscrizione alle università non statali S.M.Perego
14/03/2017 Per i contratti di lavoro a progetto vige sempre la presunzione di un rapporto di lavoro subordinato S.M.Perego
15/03/2017 Richiesta una proroga per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
15/03/2017 INPS – Non scade la domanda al Fondo di integrazione salariale (FIS) S.M.Perego
15/03/2017 Iva detraibile al 50% per l’acquisto di abitazioni di nuova costruzione sino al 31.12.2017 S.M.Perego
15/03/2017 Il criterio di valutazione dell’avviamento va sempre in nota integrativa S.M.Perego
15/03/2017 Siglato l’accordo sulle richieste dei conti svizzeri detenuti da soggetti italiani S.M.Perego
16/03/2017 INPS - Presentazione dell'istanza telematica per gli incentivi occupazione giovani e Sud S.M.Perego

Records 1661 to 1670 of 2397
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Titolo: INPS - Chiarimenti sul calcolo della pensione   Data : 04/04/2016
INPS - Chiarimenti sul calcolo della pensione
L’INPS, con la circ. 1.4.2016 n. 58 - superando un contrasto interpretativo con l’INPDAP - chiarisce che, in merito ai criteri da utilizzare per individuare i lavoratori soggetti interamente al sistema di calcolo contributivo della pensione, occorrerà far riferimento esclusivamente alla contribuzione versata o accreditata nella gestione assicurativa in cui viene liquidata la prestazione. I risvolti di tali aspetti riguardano il massimale contributivo, che si applica ai soggetti contributivi puri che hanno un imponibile previdenziale superiore a 100.324 euro nel 2016, mentre non si applica alle quote contributive dei sistemi misti o ex retributivi. Alla luce delle nuove indicazioni, pertanto, consegue che:
- se un’amministrazione pubblica ha applicato il massimale quando non era dovuto, dovrà essere versata la contribuzione mancante con la sola applicazione degli interessi al tasso legale e nel rispetto dei termini di prescrizione;
- se l’amministrazione non ha applicato il massimale quando dovuto, le somme versate in più e non prescritte saranno rimborsate.
Fonte: Notiziario Eutekne - Circolare INPS 1.4.2016 n. 58
Sezione:   Autore : S.M.Perego