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Data Titolo Sezione Autore
27/03/2019 L’errata comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche può essere ravveduta S.M.Perego
27/03/2019 Prorogati i termini per le comunicazioni FATCA e CRS per il 2018 S.M.Perego
28/03/2019 Esterometro esteso anche ai soggetti privati privi di partita IVA S.M.Perego
28/03/2019 La consultazione della fattura elettronica estesa a enti non commerciali e condomini S.M.Perego
29/03/2019 I tributaristi assolti dalla Cassazione per lo svolgimento di attività non in esclusiva S.M.Perego
14/05/2019 Nuove deleghe per gli intermediari per accedere ai dati utili all’applicazione degli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) S.M.Perego
25/03/2019 Pubblicata la circolare INPS sulla rivalutazione delle pensioni per il 2019 S.M.Perego
28/02/2019 Agenzia delle Entrate – All’ultimo giorno la proroga per LIPE ed esterometro S.M.Perego
22/02/2019 Le operazioni di interscambio con San Marino entrano nell’Esterometro S.M.Perego
22/02/2019 Nuovo credito d’imposta sui registratori di cassa S.M.Perego

Records 2091 to 2100 of 2397
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Titolo: INPS - Chiarimenti sul calcolo della pensione   Data : 04/04/2016
INPS - Chiarimenti sul calcolo della pensione
L’INPS, con la circ. 1.4.2016 n. 58 - superando un contrasto interpretativo con l’INPDAP - chiarisce che, in merito ai criteri da utilizzare per individuare i lavoratori soggetti interamente al sistema di calcolo contributivo della pensione, occorrerà far riferimento esclusivamente alla contribuzione versata o accreditata nella gestione assicurativa in cui viene liquidata la prestazione. I risvolti di tali aspetti riguardano il massimale contributivo, che si applica ai soggetti contributivi puri che hanno un imponibile previdenziale superiore a 100.324 euro nel 2016, mentre non si applica alle quote contributive dei sistemi misti o ex retributivi. Alla luce delle nuove indicazioni, pertanto, consegue che:
- se un’amministrazione pubblica ha applicato il massimale quando non era dovuto, dovrà essere versata la contribuzione mancante con la sola applicazione degli interessi al tasso legale e nel rispetto dei termini di prescrizione;
- se l’amministrazione non ha applicato il massimale quando dovuto, le somme versate in più e non prescritte saranno rimborsate.
Fonte: Notiziario Eutekne - Circolare INPS 1.4.2016 n. 58
Sezione:   Autore : S.M.Perego