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Data Titolo Sezione Autore
24/07/2015 Le rendite catastali sono impugnabili da parte del Comune davanti al Giudice tributario S.M.Perego
24/07/2015 Al via il “bonus ricerca e sviluppo” S.M.Perego
05/08/2015 La modifica dei caratteri sessuali detraibile in dichiarazione dei redditi S.M.Perego
24/07/2015 Nuove semplificazioni per l’accesso al regime di vantaggio S.M.Perego
05/08/2015 Pubblicato il provv. che norma le modalità tecniche per il riporto nel 730/2016 delle spese mediche S.M.Perego
24/07/2015 Dividendi percepiti da persone fisiche ed enti non commerciali in Unico 2015 S.M.Perego
28/07/2015 La sospensione feriale dei termini processuali S.M.Perego
28/07/2015 La detrazione IRPEF delle spese di recupero del patrimonio edilizio dai comodatari in assenza di un contratto di comodato registrato S.M.Perego
28/07/2015 Nessun differimento dei versamenti periodici per la tenuta della contabilità presso terzi S.M.Perego
28/07/2015 Estensione dei termini per il ravvedimento e violazioni non contestate nell'atto impositivo S.M.Perego

Records 681 to 690 of 2397
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Titolo: INPS - Chiarimenti sul calcolo della pensione   Data : 04/04/2016
INPS - Chiarimenti sul calcolo della pensione
L’INPS, con la circ. 1.4.2016 n. 58 - superando un contrasto interpretativo con l’INPDAP - chiarisce che, in merito ai criteri da utilizzare per individuare i lavoratori soggetti interamente al sistema di calcolo contributivo della pensione, occorrerà far riferimento esclusivamente alla contribuzione versata o accreditata nella gestione assicurativa in cui viene liquidata la prestazione. I risvolti di tali aspetti riguardano il massimale contributivo, che si applica ai soggetti contributivi puri che hanno un imponibile previdenziale superiore a 100.324 euro nel 2016, mentre non si applica alle quote contributive dei sistemi misti o ex retributivi. Alla luce delle nuove indicazioni, pertanto, consegue che:
- se un’amministrazione pubblica ha applicato il massimale quando non era dovuto, dovrà essere versata la contribuzione mancante con la sola applicazione degli interessi al tasso legale e nel rispetto dei termini di prescrizione;
- se l’amministrazione non ha applicato il massimale quando dovuto, le somme versate in più e non prescritte saranno rimborsate.
Fonte: Notiziario Eutekne - Circolare INPS 1.4.2016 n. 58
Sezione:   Autore : S.M.Perego