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29/05/2018 La cessione di carburanti passa tramite la trasmissione telematica dei corrispettivi S.M.Perego
29/05/2018 I super e gli iper ammortamenti non rilevano ai fini IRAP e per gli acconti d’imposta S.M.Perego
29/05/2018 La difesa fitosanitaria rientra nel bonus verde S.M.Perego
29/05/2018 L’invio dati fatture può essere semestrale senza opzioni S.M.Perego
22/05/2018 La comunicazione dei dati delle fatture in scadenza al 31.5.2018 S.M.Perego
31/05/2018 Cessioni di carburanti per imbarcazioni – Dubbi in tema di fatturazione elettronica S.M.Perego
22/05/2018 Definite le modalità di cessione della detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica S.M.Perego
16/07/2018 Ulteriori chiarimenti sui beni finiti di valore significativo S.M.Perego
16/07/2018 Lavoratori autonomi – cessa lo split payment con la P.A. S.M.Perego

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Titolo: Cambiano le detrazioni per spese scolastiche in Unico PF 20126 e nel 730   Data : 04/04/2016
Cambiano le detrazioni per spese scolastiche in Unico PF 20126 e nel 730
Con la L. 107/2015 (c.d. "La buona scuola") e con la legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) sono state riformulate le disposizioni del TUIR riguardanti la detrazione per le spese di istruzione e, in particolare, è stato modificato l'art. 15 co. 1 lett. e) con l'inserimento nel medesimo articolo della nuova lett. e-bis).
Mentre la nuova lett. e), che precedentemente riguardava tutte le spese di istruzione detraibili, disciplina la sola detrazione delle spese universitarie, la successiva lett. e-bis) ammette anche la detrazione delle spese scolastiche pre-universitarie, ovvero quelle sostenute "per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62". A partire, quindi, dall'anno d'imposta 2015 la nuova disciplina si applica sia alle scuole statali sia alle scuole paritarie private e degli enti locali, tutte appartenenti al sistema nazionale di istruzione e sarà, quindi, possibile portare in detrazione, per il tema che qui più interessa, anche quelle sostenute per frequentare le scuole dell'infanzia nel limite di 400,00 euro per alunno.
Tale detrazione, inoltre, non è cumulabile con quella già prevista per le erogazioni liberali effettuate in forma "tracciata" alle istituzioni scolastiche finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa di cui all'art. 15 co. 1 lett. i-octies) del TUIR. A tal proposito, la circ. Agenzia delle Entrate 3/2016 ha fornito alcuni criteri per distinguere le nuove spese scolastiche della citata lett. e-bis) da quelle già in passato ammesse in detrazione senza limite di importo ai sensi della richiamata lett. i-octies).
Potranno infatti coesistere contributi volontari "specifici", consistenti in erogazioni liberali finalizzate distintamente all'innovazione tecnologica (es. acquisto di cartucce stampanti), all'edilizia scolastica (es. pagamento lavori di manutenzione o di riparazione), all'ampliamento dell'offerta formativa (es. acquisto di fotocopie per verifiche o approfondimenti), mentre rientreranno nelle spese "generali", con il limite di 400,00 euro per studente, sia la tassa di iscrizione che quelle sostenute per la mensa scolastica.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 2.3.2016 n. 3 - Il Quotidiano del Commercialista del 4.4.2016 - "Le nuove detrazioni scolastiche assorbiranno le spese del nido" - Zappi
Sezione:   Autore : S.M.Perego