Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
17/02/2016 Garanzia Giovani alcuni chiarimenti nella circ. INPS 16.2.2016 n. 32 S.M.Perego
19/12/2016 Gli accertamenti automatici del 2013 si chiudono al 31.12.2016 S.M.Perego
09/12/2015 Gli accertamenti sull’anno 2010 scadono il 31.12.2015 S.M.Perego
11/03/2016 Gli accomandatari di Sas immobiliari esclusi dai versamenti INPS S.M.Perego
10/02/2016 Gli apprendisti entrano nel FIS - Messaggio INPS 548/2016 S.M.Perego
23/04/2016 Gli avvocati alla verifica dell’esercizio effettivo della professione forense S.M.Perego
08/03/2017 Gli Ebook sono soggetti ad aliquota IVA ordinaria S.M.Perego
02/11/2015 Gli immobili abitativi acquistati all’asta scontano il prezzo valore S.M.Perego
19/02/2016 Gli immobili concessi in comodato scontano l’IMU e non pagano TASI S.M.Perego
27/04/2018 Gli immobili estromessi dall’impresa si dichiarano nel quadro RB S.M.Perego

Records 771 to 780 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Cambiano le detrazioni per spese scolastiche in Unico PF 20126 e nel 730   Data : 04/04/2016
Cambiano le detrazioni per spese scolastiche in Unico PF 20126 e nel 730
Con la L. 107/2015 (c.d. "La buona scuola") e con la legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) sono state riformulate le disposizioni del TUIR riguardanti la detrazione per le spese di istruzione e, in particolare, è stato modificato l'art. 15 co. 1 lett. e) con l'inserimento nel medesimo articolo della nuova lett. e-bis).
Mentre la nuova lett. e), che precedentemente riguardava tutte le spese di istruzione detraibili, disciplina la sola detrazione delle spese universitarie, la successiva lett. e-bis) ammette anche la detrazione delle spese scolastiche pre-universitarie, ovvero quelle sostenute "per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62". A partire, quindi, dall'anno d'imposta 2015 la nuova disciplina si applica sia alle scuole statali sia alle scuole paritarie private e degli enti locali, tutte appartenenti al sistema nazionale di istruzione e sarà, quindi, possibile portare in detrazione, per il tema che qui più interessa, anche quelle sostenute per frequentare le scuole dell'infanzia nel limite di 400,00 euro per alunno.
Tale detrazione, inoltre, non è cumulabile con quella già prevista per le erogazioni liberali effettuate in forma "tracciata" alle istituzioni scolastiche finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa di cui all'art. 15 co. 1 lett. i-octies) del TUIR. A tal proposito, la circ. Agenzia delle Entrate 3/2016 ha fornito alcuni criteri per distinguere le nuove spese scolastiche della citata lett. e-bis) da quelle già in passato ammesse in detrazione senza limite di importo ai sensi della richiamata lett. i-octies).
Potranno infatti coesistere contributi volontari "specifici", consistenti in erogazioni liberali finalizzate distintamente all'innovazione tecnologica (es. acquisto di cartucce stampanti), all'edilizia scolastica (es. pagamento lavori di manutenzione o di riparazione), all'ampliamento dell'offerta formativa (es. acquisto di fotocopie per verifiche o approfondimenti), mentre rientreranno nelle spese "generali", con il limite di 400,00 euro per studente, sia la tassa di iscrizione che quelle sostenute per la mensa scolastica.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 2.3.2016 n. 3 - Il Quotidiano del Commercialista del 4.4.2016 - "Le nuove detrazioni scolastiche assorbiranno le spese del nido" - Zappi
Sezione:   Autore : S.M.Perego