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Data Titolo Sezione Autore
03/05/2017 La tardiva annotazione della fattura d’acquisto comporta la perdita dell’IVA addebitata S.M.Perego
19/07/2016 La tassazione del reddito derivante dalla cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali dipende dalla quantità S.M.Perego
15/05/2019 La trasmissione telematica dei corrispettivi può essere anticipata S.M.Perego
15/07/2016 La trasmissione telematica del Mod. 770/2016 confermata al 22.8.2016 S.M.Perego
10/05/2017 La trasmissione telematica delle liquidazioni IVA si avvia alla proroga S.M.Perego
04/07/2016 La vendita di tartufi è sempre soggetta a ritenuta S.M.Perego
26/10/2015 La verifica del reverse charge a carico del contribuente S.M.Perego
29/09/2016 La verifica dell’autonoma organizzazione non può essere definita con l’interpello S.M.Perego
05/02/2016 La voluntary disclosure si estende alla dichiarazione di successione S.M.Perego
11/03/2016 La Voluntary disclouser ai saldi S.M.Perego

Records 1401 to 1410 of 2397
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Titolo: L’Agenzia fornisce chiarimenti sul regime forfetario   Data : 05/04/2016
L’Agenzia fornisce chiarimenti sul regime forfetario
Con la circ. 4.4.2016 n. 10, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine al regime forfetario di cui alla L. 190/2014. In particolare, sono esaminati i requisiti d'accesso e le cause di esclusione dal regime, le modalità di determinazione del reddito forfetario, nonché del reddito nel passaggio tra regimi, la disciplina ai fini IVA e l'esonero dagli adempimenti fiscali e contabili; sono, altresì, trattati alcuni aspetti relativi alla compilazione del prossimo modello UNICO 2016 PF.
Relativamente ai requisiti d'accesso, si segnalano le seguenti principali indicazioni.
Ai fini del computo del limite di 20.000,00 euro di costo complessivo per i beni strumentali, i beni immobili non concorrono alla formazione di detto limite comunque siano acquisiti, anche mediante contratto di locazione.
Rispetto al computo della soglia dei 30.000,00 euro di redditi di lavoro dipendente e assimilati nell'anno precedente, per l'accesso al regime nel 2016, rilevano i redditi percepiti nel 2015 (ciò dovrebbe valere anche in caso di avvio dell'attività in corso d'anno, in assenza di diverse indicazioni nel testo della circolare). Tenuto conto della finalità del requisito (ossia incoraggiare il lavoratore rimasto senza impiego e senza trattamento pensionistico mediante la concessione di agevolazioni fiscali), il predetto limite:
- non opera se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell'anno precedente, a condizione che, nel medesimo anno, non sia stato percepito un reddito di pensione che, in quanto assimilato al reddito di lavoro dipendente, assume rilievo, anche autonomo, ai fini del raggiungimento della citata soglia (viene precisato che rilevano esclusivamente le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell'anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario);
- rileva nell'ipotesi in cui, nello stesso anno, il contribuente abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente, ma ne abbia intrapreso uno nuovo, ancora in essere al 31.12 dell'anno precedente.
Sono esclusi dal regime forfetario coloro che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di determinazione del reddito (art. 1 comma 57 lett. a) della L. 190/2014). Coerentemente alla disposizione, il regime forfetario è incompatibile, tra l'altro, con il regime opzionale di tassazione agevolata istituito dall'art. 1 commi da 37 a 45 della L. 190/2014 (c.d. "Patent Box"), prevedendo questo, per i titolari di reddito d'impresa, la parziale detassazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento dei beni immateriali interessati.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 4.4.2016 n. 10 - Il Quotidiano del Commercialista del 5.4.2016 - "Per il forfetario, immobili fuori dal calcolo del limite per i beni strumentali" - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego