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15/01/2019 Istituito il codice tributo per il credito a favore dei distributori di carburante S.M.Perego
15/01/2019 Nella liquidazione IVA di dicembre solo le fatture pervenute entro il 31.12.2018 S.M.Perego
15/01/2019 Sulla fattura elettronica alcuni chiarimenti di Assosoftware S.M.Perego
15/01/2019 L’introduzione della cedolare secca sugli immobili commerciali comporta la modifica del modello RLI S.M.Perego
05/02/2019 L’omessa comunicazione all'ENEA non comporta la perdita della detrazione IRPEF/IRES S.M.Perego
18/01/2019 Credito d'imposta per edicole in attesa di decreto S.M.Perego
05/02/2019 INPS – Chiarimenti sull’introduzione della c.d. quota 100 S.M.Perego
22/01/2019 INPS - Fattura elettronica impossibile con due intestatari – Bonus asilo nido S.M.Perego
23/01/2019 Fattura elettronica – Per i privati cittadini vale la copia analogica S.M.Perego
28/01/2019 Ulteriore proroga dei versamenti INAIL per i soggetti agli eventi sismici del 2016 e 2017 S.M.Perego

Records 2321 to 2330 of 2397
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Titolo: L’Agenzia fornisce chiarimenti sul regime forfetario   Data : 05/04/2016
L’Agenzia fornisce chiarimenti sul regime forfetario
Con la circ. 4.4.2016 n. 10, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine al regime forfetario di cui alla L. 190/2014. In particolare, sono esaminati i requisiti d'accesso e le cause di esclusione dal regime, le modalità di determinazione del reddito forfetario, nonché del reddito nel passaggio tra regimi, la disciplina ai fini IVA e l'esonero dagli adempimenti fiscali e contabili; sono, altresì, trattati alcuni aspetti relativi alla compilazione del prossimo modello UNICO 2016 PF.
Relativamente ai requisiti d'accesso, si segnalano le seguenti principali indicazioni.
Ai fini del computo del limite di 20.000,00 euro di costo complessivo per i beni strumentali, i beni immobili non concorrono alla formazione di detto limite comunque siano acquisiti, anche mediante contratto di locazione.
Rispetto al computo della soglia dei 30.000,00 euro di redditi di lavoro dipendente e assimilati nell'anno precedente, per l'accesso al regime nel 2016, rilevano i redditi percepiti nel 2015 (ciò dovrebbe valere anche in caso di avvio dell'attività in corso d'anno, in assenza di diverse indicazioni nel testo della circolare). Tenuto conto della finalità del requisito (ossia incoraggiare il lavoratore rimasto senza impiego e senza trattamento pensionistico mediante la concessione di agevolazioni fiscali), il predetto limite:
- non opera se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell'anno precedente, a condizione che, nel medesimo anno, non sia stato percepito un reddito di pensione che, in quanto assimilato al reddito di lavoro dipendente, assume rilievo, anche autonomo, ai fini del raggiungimento della citata soglia (viene precisato che rilevano esclusivamente le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell'anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario);
- rileva nell'ipotesi in cui, nello stesso anno, il contribuente abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente, ma ne abbia intrapreso uno nuovo, ancora in essere al 31.12 dell'anno precedente.
Sono esclusi dal regime forfetario coloro che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di determinazione del reddito (art. 1 comma 57 lett. a) della L. 190/2014). Coerentemente alla disposizione, il regime forfetario è incompatibile, tra l'altro, con il regime opzionale di tassazione agevolata istituito dall'art. 1 commi da 37 a 45 della L. 190/2014 (c.d. "Patent Box"), prevedendo questo, per i titolari di reddito d'impresa, la parziale detassazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento dei beni immateriali interessati.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 4.4.2016 n. 10 - Il Quotidiano del Commercialista del 5.4.2016 - "Per il forfetario, immobili fuori dal calcolo del limite per i beni strumentali" - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego