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04/10/2016 L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla dilazione dei ruoli S.M.Perego
04/10/2016 La presentazione del modello EAS non ha scadenza S.M.Perego
04/10/2016 Esclusione automatica dal VIES in assenza di invio dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
06/10/2016 Parte la trasmissione telematica della dichiarazione IMU S.M.Perego
06/10/2016 Pertinenze e aree pertinenziali escluse da ICI anche senza dichiarazione S.M.Perego
06/10/2016 Opera la presunzione di cessione in assenza dei beni presso l’impresa S.M.Perego
06/10/2016 Le imposte sostitutive per l’assegnazione dei beni ai soci si pagano entro il 30.11.2016 S.M.Perego
06/10/2016 Per gli acquisti di aree PEEP opera sempre l’agevolazione S.M.Perego
07/10/2016 La costruzione di un fabbricato strumentale per gli esportatori abituali resta escluso da IVA S.M.Perego
07/10/2016 Gli studi associati scontano sempre l’IRAP, anche per il pregresso S.M.Perego

Records 1291 to 1300 of 2397
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Titolo: La rivalutazione dei terreni obbliga al ricalcolo dell’acconto   Data : 05/04/2016
La rivalutazione dei terreni obbliga al ricalcolo dell’acconto
Ai sensi dell'art. 1 co. 512 della L. 228/2012, l'ulteriore rivalutazione dei redditi dominicale e agrario prevista da tale norma deve essere presa in considerazione ai fini della determinazione degli acconti delle imposte sui redditi dovute per l’anno 2016.
Per come è formulata, la norma appare priva di effetti pratici per i soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli IAP iscritti nella previdenza agricola. Infatti:
- in caso di applicazione del c.d. “criterio storico”, l’IRPEF/IRES relativa al 2015, sulla quale commisurare l’acconto 2016, è già stata calcolata rivalutando i redditi dominicale e agrario del 30% (percentuale prevista sia per il 2015, sia per il 2016);
- in caso di applicazione del c.d. “criterio previsionale”, è già giocoforza tenere conto delle disposizioni applicabili per il 2016 (considerando, quindi, l’ulteriore rivalutazione del 30%).
Invece, il ricalcolo può interessare i coltivatori diretti e gli IAP iscritti nella previdenza agricola, i quali, nel caso di adozione del c.d. “metodo storico”, ai soli fini del calcolo dell’acconto dovuto per il 2016, determinano l’IRPEF relativa al 2015 senza considerare l’ulteriore rivalutazione del 10% (come confermato dalle istruzioni a UNICO 2016 PF).
Fonte: Notiziario Eutekne - Il Quotidiano del Commercialista del 5.4.2016 - "Rivalutazione dei redditi dei terreni con ricalcolo degli acconti 2016" - Fornero - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego