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17/05/2016 La detrazione del 65% spetta al 100% se la società di leasing ha pagato il fornitore S.M.Perego
28/07/2015 La detrazione IRPEF delle spese di recupero del patrimonio edilizio dai comodatari in assenza di un contratto di comodato registrato S.M.Perego
21/11/2016 La detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio spetta anche con bonifico incompleto S.M.Perego
15/03/2019 La detrazione IVA delle fatture elettroniche differite rientra nel mese di emissione S.M.Perego
17/01/2018 La detrazione IVA sugli acquisti per le fatture tardive ancora da chiarire S.M.Perego
26/01/2016 La detrazione per interventi sulle parti comuni compete a chi ha effettivamente sostenuto la spesa S.M.Perego
21/10/2016 La dichiarazione annuale IVA si trasforma in trimestrale S.M.Perego
06/12/2016 La dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio televisivo ha scadenza annuale S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego

Records 1321 to 1330 of 2397
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Titolo: La rivalutazione dei terreni obbliga al ricalcolo dell’acconto   Data : 05/04/2016
La rivalutazione dei terreni obbliga al ricalcolo dell’acconto
Ai sensi dell'art. 1 co. 512 della L. 228/2012, l'ulteriore rivalutazione dei redditi dominicale e agrario prevista da tale norma deve essere presa in considerazione ai fini della determinazione degli acconti delle imposte sui redditi dovute per l’anno 2016.
Per come è formulata, la norma appare priva di effetti pratici per i soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli IAP iscritti nella previdenza agricola. Infatti:
- in caso di applicazione del c.d. “criterio storico”, l’IRPEF/IRES relativa al 2015, sulla quale commisurare l’acconto 2016, è già stata calcolata rivalutando i redditi dominicale e agrario del 30% (percentuale prevista sia per il 2015, sia per il 2016);
- in caso di applicazione del c.d. “criterio previsionale”, è già giocoforza tenere conto delle disposizioni applicabili per il 2016 (considerando, quindi, l’ulteriore rivalutazione del 30%).
Invece, il ricalcolo può interessare i coltivatori diretti e gli IAP iscritti nella previdenza agricola, i quali, nel caso di adozione del c.d. “metodo storico”, ai soli fini del calcolo dell’acconto dovuto per il 2016, determinano l’IRPEF relativa al 2015 senza considerare l’ulteriore rivalutazione del 10% (come confermato dalle istruzioni a UNICO 2016 PF).
Fonte: Notiziario Eutekne - Il Quotidiano del Commercialista del 5.4.2016 - "Rivalutazione dei redditi dei terreni con ricalcolo degli acconti 2016" - Fornero - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego