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Data Titolo Sezione Autore
30/10/2015 Nessuna maggiorazione del 40% per i beni in locazione finanziaria se non c’è riscatto S.M.Perego
19/06/2017 Nessuna presentazione della Dichiarazione IMU per i CD e IAP esclusi dall’IMU nel 2016 S.M.Perego
21/02/2019 Nessuna proroga per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA S.M.Perego
12/05/2016 Nessuna proroga per Unico 2016 S.M.Perego
30/11/2015 Nessuna registrazione se si riduce il canone di locazione S.M.Perego
11/11/2016 Nessuna revoca alla Cedolare Secca se ci si dimentica di presentare la proroga S.M.Perego
25/01/2018 Nessuna sanzione per le dichiarazioni dei redditi integrative a favore S.M.Perego
13/12/2017 Nessuna sanzione per le dichiarazioni integrative a favore S.M.Perego
03/09/2015 Nessuna sanzione proporzionale se le ritenute sono state versate S.M.Perego
14/06/2016 Nessuna sanzione se non si vende la vecchia “prima casa” entro l’anno S.M.Perego

Records 1611 to 1620 of 2397
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Titolo: La rivalutazione dei terreni obbliga al ricalcolo dell’acconto   Data : 05/04/2016
La rivalutazione dei terreni obbliga al ricalcolo dell’acconto
Ai sensi dell'art. 1 co. 512 della L. 228/2012, l'ulteriore rivalutazione dei redditi dominicale e agrario prevista da tale norma deve essere presa in considerazione ai fini della determinazione degli acconti delle imposte sui redditi dovute per l’anno 2016.
Per come è formulata, la norma appare priva di effetti pratici per i soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli IAP iscritti nella previdenza agricola. Infatti:
- in caso di applicazione del c.d. “criterio storico”, l’IRPEF/IRES relativa al 2015, sulla quale commisurare l’acconto 2016, è già stata calcolata rivalutando i redditi dominicale e agrario del 30% (percentuale prevista sia per il 2015, sia per il 2016);
- in caso di applicazione del c.d. “criterio previsionale”, è già giocoforza tenere conto delle disposizioni applicabili per il 2016 (considerando, quindi, l’ulteriore rivalutazione del 30%).
Invece, il ricalcolo può interessare i coltivatori diretti e gli IAP iscritti nella previdenza agricola, i quali, nel caso di adozione del c.d. “metodo storico”, ai soli fini del calcolo dell’acconto dovuto per il 2016, determinano l’IRPEF relativa al 2015 senza considerare l’ulteriore rivalutazione del 10% (come confermato dalle istruzioni a UNICO 2016 PF).
Fonte: Notiziario Eutekne - Il Quotidiano del Commercialista del 5.4.2016 - "Rivalutazione dei redditi dei terreni con ricalcolo degli acconti 2016" - Fornero - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego