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29/05/2017 Per l’antiriciclaggio è d’obbligo la verifica per ogni prestazione professionale S.M.Perego
03/09/2015 Per l’Antiriciclaggio un nuovo codice di classificazione S.M.Perego
10/07/2019 Per l’ISEE - Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) – Modificato il periodo di validità S.M.Perego
01/08/2019 Per L’omesso pagamento dell’F24 la responsabilità può ricadere sulla banca S.M.Perego
07/11/2016 Per la Cassazione la prostituzione rientra tra i redditi diversi S.M.Perego
09/09/2016 Per la Corte di Giustizia UE gli e-book scontano l’IVA ordinaria S.M.Perego
18/01/2018 Per la detraibilità dell’IVA rileva la data di ricevimento della fattura S.M.Perego
30/01/2017 Per la detrazione sulla riqualificazione energetica dell’immobile una doppia scelta S.M.Perego
01/06/2016 Per la perdita dell’agevolazione prima casa ne risponde anche il nuovo acquirente S.M.Perego
22/12/2017 Per l'acquisto dei carburanti anticipato l’obbligo di fatturazione elettronica all’1.7.2018 S.M.Perego

Records 1831 to 1840 of 2397
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Titolo: La rivalutazione dei terreni obbliga al ricalcolo dell’acconto   Data : 05/04/2016
La rivalutazione dei terreni obbliga al ricalcolo dell’acconto
Ai sensi dell'art. 1 co. 512 della L. 228/2012, l'ulteriore rivalutazione dei redditi dominicale e agrario prevista da tale norma deve essere presa in considerazione ai fini della determinazione degli acconti delle imposte sui redditi dovute per l’anno 2016.
Per come è formulata, la norma appare priva di effetti pratici per i soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli IAP iscritti nella previdenza agricola. Infatti:
- in caso di applicazione del c.d. “criterio storico”, l’IRPEF/IRES relativa al 2015, sulla quale commisurare l’acconto 2016, è già stata calcolata rivalutando i redditi dominicale e agrario del 30% (percentuale prevista sia per il 2015, sia per il 2016);
- in caso di applicazione del c.d. “criterio previsionale”, è già giocoforza tenere conto delle disposizioni applicabili per il 2016 (considerando, quindi, l’ulteriore rivalutazione del 30%).
Invece, il ricalcolo può interessare i coltivatori diretti e gli IAP iscritti nella previdenza agricola, i quali, nel caso di adozione del c.d. “metodo storico”, ai soli fini del calcolo dell’acconto dovuto per il 2016, determinano l’IRPEF relativa al 2015 senza considerare l’ulteriore rivalutazione del 10% (come confermato dalle istruzioni a UNICO 2016 PF).
Fonte: Notiziario Eutekne - Il Quotidiano del Commercialista del 5.4.2016 - "Rivalutazione dei redditi dei terreni con ricalcolo degli acconti 2016" - Fornero - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego