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Data Titolo Sezione Autore
15/07/2016 Scade il 18.7.2016 il pagamento con maggiorazione dello 0,4% per i soggetti esclusi da studi di settore S.M.Perego
20/12/2017 Scade il 2.1.2018 il termine per notificare le cartelle di pagamento S.M.Perego
28/10/2015 Scade il 2.11.2015 la domanda di rimborso trimestrale IVA S.M.Perego
09/04/2019 Scade il 20 aprile il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche S.M.Perego
12/10/2016 Scade il 20.10.2016 la domanda per la riammissione ai ruoli S.M.Perego
15/09/2016 Scade il 20.9.2016 la comunicazione telematica per operazioni con Paesi black list S.M.Perego
08/09/2016 Scade il 20.9.2016 la trasmissione telematica della “Black List” S.M.Perego
19/04/2017 Scade il 21 aprile la domanda di rottamazione dei ruoli S.M.Perego
13/12/2016 Scade il 27 dicembre il versamento dell’acconto IVA S.M.Perego
21/02/2017 Scade il 28 febbraio la domanda per il credito d’imposta a reti di imprese agricole S.M.Perego

Records 2131 to 2140 of 2397
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Titolo: La rivalutazione dei terreni obbliga al ricalcolo dell’acconto   Data : 05/04/2016
La rivalutazione dei terreni obbliga al ricalcolo dell’acconto
Ai sensi dell'art. 1 co. 512 della L. 228/2012, l'ulteriore rivalutazione dei redditi dominicale e agrario prevista da tale norma deve essere presa in considerazione ai fini della determinazione degli acconti delle imposte sui redditi dovute per l’anno 2016.
Per come è formulata, la norma appare priva di effetti pratici per i soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli IAP iscritti nella previdenza agricola. Infatti:
- in caso di applicazione del c.d. “criterio storico”, l’IRPEF/IRES relativa al 2015, sulla quale commisurare l’acconto 2016, è già stata calcolata rivalutando i redditi dominicale e agrario del 30% (percentuale prevista sia per il 2015, sia per il 2016);
- in caso di applicazione del c.d. “criterio previsionale”, è già giocoforza tenere conto delle disposizioni applicabili per il 2016 (considerando, quindi, l’ulteriore rivalutazione del 30%).
Invece, il ricalcolo può interessare i coltivatori diretti e gli IAP iscritti nella previdenza agricola, i quali, nel caso di adozione del c.d. “metodo storico”, ai soli fini del calcolo dell’acconto dovuto per il 2016, determinano l’IRPEF relativa al 2015 senza considerare l’ulteriore rivalutazione del 10% (come confermato dalle istruzioni a UNICO 2016 PF).
Fonte: Notiziario Eutekne - Il Quotidiano del Commercialista del 5.4.2016 - "Rivalutazione dei redditi dei terreni con ricalcolo degli acconti 2016" - Fornero - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego