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Data Titolo Sezione Autore
25/11/2015 Per le Coop una nuova aliquota IVA S.M.Perego
20/11/2015 Per le cooperative sociali nuova aliquota Iva al 5% S.M.Perego
04/05/2017 Per le cooperative un nuovo bilancio di esercizio S.M.Perego
16/01/2017 Per le imprese edili contributi ridotti S.M.Perego
25/11/2016 Per le imprese familiari aumenta il dubbio di assoggettamento all’IRAP S.M.Perego
31/01/2017 Per le imprese minori i ratei e risconti ancora nella competenza 2016 S.M.Perego
23/01/2017 Per le imprese minori nel principio di cassa rileva la data di registrazione – Possibile differire le fatture di dicembre S.M.Perego
24/02/2017 Per le imprese minori occorre annotare i singoli incassi e pagamenti S.M.Perego
10/06/2016 Per le multiproprietà l’IMU è sempre versata dall’amministratore S.M.Perego
05/10/2015 Per le nuove attività resta aperta l’imposta sostitutiva del 5% sino al 31.12.2015 S.M.Perego

Records 1841 to 1850 of 2397
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Titolo: L’accordo di separazione coniugale non comporta la decadenza dell’agevolazione “Prima casa”   Data : 05/04/2016
L’accordo di separazione coniugale non comporta la decadenza dell’agevolazione “Prima casa”
La Cassazione, con sentenza n. 5156 del 16.3.2016 ritiene che non si configura la decadenza dall'agevolazione prima casa nel caso in cui uno dei due coniugi, prima del decorso di 5 anni dall'acquisto agevolato, trasferisca l'immobile all'altro coniuge in sede di adempimento di una condizione contenuta nell'atto di separazione consensuale, anche ove, entro 1 anno, il coniuge "alienante" non acquisti un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale.
La Corte aderisce, così, all'orientamento giurisprudenziale secondo cui il trasferimento dell'immobile operato in sede di separazione, essendo svincolato da qualsivoglia corrispettivo, non possa determinare la decadenza dall'agevolazione, in assenza di intento speculativo ed in assenza del conseguimento di una somma da reinvestire nel nuovo acquisto.
Pertanto, anche alla luce della meritevolezza di tutela di atti e convenzioni che i coniugi pongono in essere nel momento della crisi del matrimonio, ivi compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni immobili, si deve ritenere che, a norma dell'art. 19 della L. 74/87, l'esenzione operi per tutti i tributi e le imposte, sia ove l'atto si compia davanti al giudice, sia che si compia al di fuori del contesto giudiziario.
Fonte: Cass. 16.3.2016 n. 5156 - Il Quotidiano del Commercialista del 5.4.2016 - "Non c’è decadenza dal bonus prima casa in caso di separazione dei coniugi" - Palumbo
Sezione:   Autore : S.M.Perego