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11/04/2017 Prorogata la scadenza della stampa ei registri IVA S.M.Perego
11/04/2017 Prorogata la scadenza della stampa ei registri IVA S.M.Perego
22/02/2017 Prorogata la trasmissione dei dati da parte degli amministratori di condominio al 7.3.2017 S.M.Perego
11/04/2016 Prorogata ulteriormente la presentazione telematica dello "Spesometro" S.M.Perego
15/11/2016 Prorogata, dalla UE, al 31.12.2019 la detrazione parziale dell’IVA al 40% sulle auto S.M.Perego
22/12/2014 Prorogate le detrazioni IRPEF news S.M.Perego
09/12/2016 Prorogate nel 2017 le detrazioni 50% e 65% ma escluso il bonus mobili per le giovani coppie S.M.Perego
02/05/2019 Prorogati i Super-ammortamenti con tetto massimo a 2,5 milioni di euro S.M.Perego
27/03/2019 Prorogati i termini per le comunicazioni FATCA e CRS per il 2018 S.M.Perego
12/10/2015 Prorogato al 16.10.2015 il termine per la presentazione delle istanze per accedere al credito d’imposta per le strutture alberghiere S.M.Perego

Records 1941 to 1950 of 2397
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Titolo: L’accordo di separazione coniugale non comporta la decadenza dell’agevolazione “Prima casa”   Data : 05/04/2016
L’accordo di separazione coniugale non comporta la decadenza dell’agevolazione “Prima casa”
La Cassazione, con sentenza n. 5156 del 16.3.2016 ritiene che non si configura la decadenza dall'agevolazione prima casa nel caso in cui uno dei due coniugi, prima del decorso di 5 anni dall'acquisto agevolato, trasferisca l'immobile all'altro coniuge in sede di adempimento di una condizione contenuta nell'atto di separazione consensuale, anche ove, entro 1 anno, il coniuge "alienante" non acquisti un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale.
La Corte aderisce, così, all'orientamento giurisprudenziale secondo cui il trasferimento dell'immobile operato in sede di separazione, essendo svincolato da qualsivoglia corrispettivo, non possa determinare la decadenza dall'agevolazione, in assenza di intento speculativo ed in assenza del conseguimento di una somma da reinvestire nel nuovo acquisto.
Pertanto, anche alla luce della meritevolezza di tutela di atti e convenzioni che i coniugi pongono in essere nel momento della crisi del matrimonio, ivi compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni immobili, si deve ritenere che, a norma dell'art. 19 della L. 74/87, l'esenzione operi per tutti i tributi e le imposte, sia ove l'atto si compia davanti al giudice, sia che si compia al di fuori del contesto giudiziario.
Fonte: Cass. 16.3.2016 n. 5156 - Il Quotidiano del Commercialista del 5.4.2016 - "Non c’è decadenza dal bonus prima casa in caso di separazione dei coniugi" - Palumbo
Sezione:   Autore : S.M.Perego