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Data Titolo Sezione Autore
15/07/2016 Scade il 18.7.2016 il pagamento con maggiorazione dello 0,4% per i soggetti esclusi da studi di settore S.M.Perego
20/12/2017 Scade il 2.1.2018 il termine per notificare le cartelle di pagamento S.M.Perego
28/10/2015 Scade il 2.11.2015 la domanda di rimborso trimestrale IVA S.M.Perego
09/04/2019 Scade il 20 aprile il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche S.M.Perego
12/10/2016 Scade il 20.10.2016 la domanda per la riammissione ai ruoli S.M.Perego
15/09/2016 Scade il 20.9.2016 la comunicazione telematica per operazioni con Paesi black list S.M.Perego
08/09/2016 Scade il 20.9.2016 la trasmissione telematica della “Black List” S.M.Perego
19/04/2017 Scade il 21 aprile la domanda di rottamazione dei ruoli S.M.Perego
13/12/2016 Scade il 27 dicembre il versamento dell’acconto IVA S.M.Perego
21/02/2017 Scade il 28 febbraio la domanda per il credito d’imposta a reti di imprese agricole S.M.Perego

Records 2131 to 2140 of 2397
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Titolo: L’accordo di separazione coniugale non comporta la decadenza dell’agevolazione “Prima casa”   Data : 05/04/2016
L’accordo di separazione coniugale non comporta la decadenza dell’agevolazione “Prima casa”
La Cassazione, con sentenza n. 5156 del 16.3.2016 ritiene che non si configura la decadenza dall'agevolazione prima casa nel caso in cui uno dei due coniugi, prima del decorso di 5 anni dall'acquisto agevolato, trasferisca l'immobile all'altro coniuge in sede di adempimento di una condizione contenuta nell'atto di separazione consensuale, anche ove, entro 1 anno, il coniuge "alienante" non acquisti un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale.
La Corte aderisce, così, all'orientamento giurisprudenziale secondo cui il trasferimento dell'immobile operato in sede di separazione, essendo svincolato da qualsivoglia corrispettivo, non possa determinare la decadenza dall'agevolazione, in assenza di intento speculativo ed in assenza del conseguimento di una somma da reinvestire nel nuovo acquisto.
Pertanto, anche alla luce della meritevolezza di tutela di atti e convenzioni che i coniugi pongono in essere nel momento della crisi del matrimonio, ivi compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni immobili, si deve ritenere che, a norma dell'art. 19 della L. 74/87, l'esenzione operi per tutti i tributi e le imposte, sia ove l'atto si compia davanti al giudice, sia che si compia al di fuori del contesto giudiziario.
Fonte: Cass. 16.3.2016 n. 5156 - Il Quotidiano del Commercialista del 5.4.2016 - "Non c’è decadenza dal bonus prima casa in caso di separazione dei coniugi" - Palumbo
Sezione:   Autore : S.M.Perego