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19/05/2016 Sull’IRAP 2015 alcuni chiarimenti con la Circolare Ministeriale S.M.Perego
15/09/2016 Sull’IVA accertata si può applicare la rivalsa ordinaria S.M.Perego
01/06/2017 Sulla determinazione dell’ACE si torna indietro S.M.Perego
15/01/2019 Sulla fattura elettronica alcuni chiarimenti di Assosoftware S.M.Perego
04/05/2017 Sulla PEC dei contribuenti le anomalie sulla dichiarazione IVA per il 2016 S.M.Perego
22/01/2016 Sulle agevolazioni IMU 2016 permangono dubbi e perplessità S.M.Perego
27/04/2018 Sulle locazioni a canone concordato la stretta dell’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
26/10/2015 Super ammortamenti dal 15.10.2015 S.M.Perego
07/06/2016 Super ammortamenti particolari in presenza di leasing S.M.Perego

Records 2301 to 2310 of 2397
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Titolo: L’accordo di separazione coniugale non comporta la decadenza dell’agevolazione “Prima casa”   Data : 05/04/2016
L’accordo di separazione coniugale non comporta la decadenza dell’agevolazione “Prima casa”
La Cassazione, con sentenza n. 5156 del 16.3.2016 ritiene che non si configura la decadenza dall'agevolazione prima casa nel caso in cui uno dei due coniugi, prima del decorso di 5 anni dall'acquisto agevolato, trasferisca l'immobile all'altro coniuge in sede di adempimento di una condizione contenuta nell'atto di separazione consensuale, anche ove, entro 1 anno, il coniuge "alienante" non acquisti un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale.
La Corte aderisce, così, all'orientamento giurisprudenziale secondo cui il trasferimento dell'immobile operato in sede di separazione, essendo svincolato da qualsivoglia corrispettivo, non possa determinare la decadenza dall'agevolazione, in assenza di intento speculativo ed in assenza del conseguimento di una somma da reinvestire nel nuovo acquisto.
Pertanto, anche alla luce della meritevolezza di tutela di atti e convenzioni che i coniugi pongono in essere nel momento della crisi del matrimonio, ivi compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni immobili, si deve ritenere che, a norma dell'art. 19 della L. 74/87, l'esenzione operi per tutti i tributi e le imposte, sia ove l'atto si compia davanti al giudice, sia che si compia al di fuori del contesto giudiziario.
Fonte: Cass. 16.3.2016 n. 5156 - Il Quotidiano del Commercialista del 5.4.2016 - "Non c’è decadenza dal bonus prima casa in caso di separazione dei coniugi" - Palumbo
Sezione:   Autore : S.M.Perego