Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
26/07/2016 Chiusura estiva 2016 S.M.Perego
19/12/2014 CIL e CILA In corso di approvazione i modelli unici news S.M.Perego
24/03/2016 Circolare INPS sulle modalità di rilascio della CU 2016 S.M.Perego
17/12/2009 Codice tributo credito IRPEF news S.M.Perego
17/10/2016 Come contabilizzare la fidejussione S.M.Perego
21/01/2016 Come effettuare l’accesso al regime forfetario per il 2016 S.M.Perego
12/05/2016 Come recuperare l’acconto IRAP versato ma non dovuto S.M.Perego
30/01/2019 Come rettificare le fatture elettroniche inviate S.M.Perego
20/10/2015 Come tassare i compensi di un medico-legale S.M.Perego
13/07/2016 Compensabili i debiti Equitalia con crediti vantati nei confronti della P.A. S.M.Perego

Records 341 to 350 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: L’accordo di separazione coniugale non comporta la decadenza dell’agevolazione “Prima casa”   Data : 05/04/2016
L’accordo di separazione coniugale non comporta la decadenza dell’agevolazione “Prima casa”
La Cassazione, con sentenza n. 5156 del 16.3.2016 ritiene che non si configura la decadenza dall'agevolazione prima casa nel caso in cui uno dei due coniugi, prima del decorso di 5 anni dall'acquisto agevolato, trasferisca l'immobile all'altro coniuge in sede di adempimento di una condizione contenuta nell'atto di separazione consensuale, anche ove, entro 1 anno, il coniuge "alienante" non acquisti un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale.
La Corte aderisce, così, all'orientamento giurisprudenziale secondo cui il trasferimento dell'immobile operato in sede di separazione, essendo svincolato da qualsivoglia corrispettivo, non possa determinare la decadenza dall'agevolazione, in assenza di intento speculativo ed in assenza del conseguimento di una somma da reinvestire nel nuovo acquisto.
Pertanto, anche alla luce della meritevolezza di tutela di atti e convenzioni che i coniugi pongono in essere nel momento della crisi del matrimonio, ivi compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni immobili, si deve ritenere che, a norma dell'art. 19 della L. 74/87, l'esenzione operi per tutti i tributi e le imposte, sia ove l'atto si compia davanti al giudice, sia che si compia al di fuori del contesto giudiziario.
Fonte: Cass. 16.3.2016 n. 5156 - Il Quotidiano del Commercialista del 5.4.2016 - "Non c’è decadenza dal bonus prima casa in caso di separazione dei coniugi" - Palumbo
Sezione:   Autore : S.M.Perego