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17/05/2017 Totalmente deducibili le spese di vitto e alloggio addebitate dal professionista al committente S.M.Perego
17/05/2017 Denunciata alla UE la modifica dei termini di registrazione delle fatture passive S.M.Perego
24/05/2017 On-line le istruzioni INPS sul “Bonus asili nido” S.M.Perego
17/05/2017 Totalmente deducibili le spese di formazione di importo non superiore a 10.000,00 euro S.M.Perego
19/04/2017 On line i soggetti beneficiari del cinque per mille relativi al 2015 S.M.Perego
17/05/2017 L’affitto d’azienda non comporta l’automatico subentro nel contratto di locazione S.M.Perego
19/05/2017 Anche per gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta si può presentare l’adesione S.M.Perego
19/05/2017 Nel quadro RP le nuove detrazioni per gli interventi antisismici S.M.Perego
19/05/2017 Si attende per oggi la conferma della proroga per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche S.M.Perego
19/05/2017 Compensazione orizzontale dei crediti fiscali con il Mod. F24 non per tutti Stefano M. Perego

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Titolo: Il regime forfetario resta soggetto agli adempimenti IVA per gli scambi con l’estero   Data : 06/04/2016
Il regime forfetario resta soggetto agli adempimenti IVA per gli scambi con l’estero
A differenza del regime di vantaggio di cui al DL 98/2011, la disciplina IVA del regime forfetario è allineata a quella UE del regime di franchigia per le piccole imprese (art. 1 co. 58 della L. 190/2014). Più nel dettaglio:
- le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti appartenenti ad altro Stato UE non sono considerate cessioni intracomunitarie, ma sono assimilate alle operazioni interne, per le quali l'IVA non viene evidenziata in fattura (il cedente indica nella fattura emessa nei confronti dell'operatore comunitario che l'operazione, soggetta al regime in esame, "non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell'art. 41 co. 2-bis del DL 331/93");
- per gli acquisti di beni intracomunitari, se questi sono di ammontare inferiore ai 10.000 euro, l'IVA è assolta dal cedente nel paese di origine dei beni, salva la possibilità per lo stesso di optare per l'applicazione dell'imposta in Italia anche prima del raggiungimento della soglia; quando, invece, detta soglia è superata, l'acquisto assume rilevanza in Italia, secondo le regole ordinarie e, pertanto, il cessionario che applica il regime forfetario deve integrare la fattura rilasciata dal fornitore intracomunitario indicando l'aliquota dovuta e la relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, senza diritto alla detrazione dell'IVA relativa;
- le prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi sono soggette alle ordinarie regole e trovano la propria disciplina nelle disposizioni previste dagli artt. 7-ter e seguenti del DPR 633/72. Così, nel caso di acquisti di prestazioni di servizio intracomunitarie, l'IVA è sempre assolta in Italia; il cessionario che applica il regime forfetario è soggetto ai medesimi adempimenti previsti con riferimento agli acquisti intracomunitari di beni per importo superiore a 10.000 euro. Nel caso di prestazioni di servizio rese ad un committente, soggetto passivo d'imposta, stabilito in un altro Paese UE, va emessa fattura senza addebito di imposta;
- l'effettuazione di importazioni, esportazioni ed operazioni ad esse assimilate non costituisce, a differenza del regime di vantaggio, motivo di preclusione all'accesso/permanenza nel regime forfetario; tali operazioni sono regolate dagli artt. 8, 8-bis, 9, 67 e seguenti del DPR 633/72, ferma restando l'impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'art. 8 co. 1 lett. c) e co. 2 del medesimo decreto.
Fonte: Notiziario Eutekne - Il Sole - 24 Ore del 6.4.2016, p. 41 - "Per il regime forfettario Unico più complicato" – Tosoni - Italia Oggi del 6.4.2016, p. 38 - "Sul forfait l'Iva si allinea all'Ue" - Ricca
Sezione:   Autore : S.M.Perego