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30/10/2015 Anomalie nella Dichiarazioni IVA, in arrivo altre 65 mila lettere dell’Agenzia S.M.Perego
05/06/2009 Anticipazione - Proroga pagamenti F24 per i soggetti agli studi di settore news S.M.Perego
21/07/2016 Antiriciclaggio – Novità in arrivo sull’identificazione del titolare effettivo S.M.Perego
29/03/2019 Antiriciclaggio dall’UIF le istruzioni per le operazioni in contanti S.M.Perego
12/04/2017 Apportate alcune modifiche alle istruzioni REDDITI PF 2017 S.M.Perego
16/02/2016 Approvate le specifiche tecniche per gli Studi di Settore 2015 S.M.Perego
01/06/2017 Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati sui finanziamenti agevolati per il sisma S.M.Perego
08/12/2018 Approvati 106 nuovi indici di affidabilità fiscale (ISA) S.M.Perego
10/04/2015 Approvati 204 Studi di Settore news S.M.Perego
16/04/2018 Approvati altri ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) S.M.Perego

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Titolo: Il regime forfetario resta soggetto agli adempimenti IVA per gli scambi con l’estero   Data : 06/04/2016
Il regime forfetario resta soggetto agli adempimenti IVA per gli scambi con l’estero
A differenza del regime di vantaggio di cui al DL 98/2011, la disciplina IVA del regime forfetario è allineata a quella UE del regime di franchigia per le piccole imprese (art. 1 co. 58 della L. 190/2014). Più nel dettaglio:
- le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti appartenenti ad altro Stato UE non sono considerate cessioni intracomunitarie, ma sono assimilate alle operazioni interne, per le quali l'IVA non viene evidenziata in fattura (il cedente indica nella fattura emessa nei confronti dell'operatore comunitario che l'operazione, soggetta al regime in esame, "non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell'art. 41 co. 2-bis del DL 331/93");
- per gli acquisti di beni intracomunitari, se questi sono di ammontare inferiore ai 10.000 euro, l'IVA è assolta dal cedente nel paese di origine dei beni, salva la possibilità per lo stesso di optare per l'applicazione dell'imposta in Italia anche prima del raggiungimento della soglia; quando, invece, detta soglia è superata, l'acquisto assume rilevanza in Italia, secondo le regole ordinarie e, pertanto, il cessionario che applica il regime forfetario deve integrare la fattura rilasciata dal fornitore intracomunitario indicando l'aliquota dovuta e la relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, senza diritto alla detrazione dell'IVA relativa;
- le prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi sono soggette alle ordinarie regole e trovano la propria disciplina nelle disposizioni previste dagli artt. 7-ter e seguenti del DPR 633/72. Così, nel caso di acquisti di prestazioni di servizio intracomunitarie, l'IVA è sempre assolta in Italia; il cessionario che applica il regime forfetario è soggetto ai medesimi adempimenti previsti con riferimento agli acquisti intracomunitari di beni per importo superiore a 10.000 euro. Nel caso di prestazioni di servizio rese ad un committente, soggetto passivo d'imposta, stabilito in un altro Paese UE, va emessa fattura senza addebito di imposta;
- l'effettuazione di importazioni, esportazioni ed operazioni ad esse assimilate non costituisce, a differenza del regime di vantaggio, motivo di preclusione all'accesso/permanenza nel regime forfetario; tali operazioni sono regolate dagli artt. 8, 8-bis, 9, 67 e seguenti del DPR 633/72, ferma restando l'impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'art. 8 co. 1 lett. c) e co. 2 del medesimo decreto.
Fonte: Notiziario Eutekne - Il Sole - 24 Ore del 6.4.2016, p. 41 - "Per il regime forfettario Unico più complicato" – Tosoni - Italia Oggi del 6.4.2016, p. 38 - "Sul forfait l'Iva si allinea all'Ue" - Ricca
Sezione:   Autore : S.M.Perego