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25/02/2019 Con la fatturazione elettronica le note di credito riportano il segno positivo S.M.Perego
24/04/2019 Scade il 30.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione delle operazioni transfrontaliere - esterometro S.M.Perego
15/02/2019 Scade il 18 gennaio il termine per l'emissione delle fatture elettroniche S.M.Perego
21/01/2019 Esclusi da esterometro se si emette la fattura elettronica S.M.Perego
09/01/2019 Autoliquidazione INAIL 2018/2019 - Rinvio dei termini S.M.Perego
10/01/2019 Medici, emissione fattura elettronica con divieti parziali S.M.Perego
10/01/2019 Nuovi albi professioni sanitarie con dubbi sul Sistema TS S.M.Perego
14/01/2019 INAIL Rinviata l’autoliquidazione S.M.Perego
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Titolo: Il regime forfetario resta soggetto agli adempimenti IVA per gli scambi con l’estero   Data : 06/04/2016
Il regime forfetario resta soggetto agli adempimenti IVA per gli scambi con l’estero
A differenza del regime di vantaggio di cui al DL 98/2011, la disciplina IVA del regime forfetario è allineata a quella UE del regime di franchigia per le piccole imprese (art. 1 co. 58 della L. 190/2014). Più nel dettaglio:
- le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti appartenenti ad altro Stato UE non sono considerate cessioni intracomunitarie, ma sono assimilate alle operazioni interne, per le quali l'IVA non viene evidenziata in fattura (il cedente indica nella fattura emessa nei confronti dell'operatore comunitario che l'operazione, soggetta al regime in esame, "non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell'art. 41 co. 2-bis del DL 331/93");
- per gli acquisti di beni intracomunitari, se questi sono di ammontare inferiore ai 10.000 euro, l'IVA è assolta dal cedente nel paese di origine dei beni, salva la possibilità per lo stesso di optare per l'applicazione dell'imposta in Italia anche prima del raggiungimento della soglia; quando, invece, detta soglia è superata, l'acquisto assume rilevanza in Italia, secondo le regole ordinarie e, pertanto, il cessionario che applica il regime forfetario deve integrare la fattura rilasciata dal fornitore intracomunitario indicando l'aliquota dovuta e la relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, senza diritto alla detrazione dell'IVA relativa;
- le prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi sono soggette alle ordinarie regole e trovano la propria disciplina nelle disposizioni previste dagli artt. 7-ter e seguenti del DPR 633/72. Così, nel caso di acquisti di prestazioni di servizio intracomunitarie, l'IVA è sempre assolta in Italia; il cessionario che applica il regime forfetario è soggetto ai medesimi adempimenti previsti con riferimento agli acquisti intracomunitari di beni per importo superiore a 10.000 euro. Nel caso di prestazioni di servizio rese ad un committente, soggetto passivo d'imposta, stabilito in un altro Paese UE, va emessa fattura senza addebito di imposta;
- l'effettuazione di importazioni, esportazioni ed operazioni ad esse assimilate non costituisce, a differenza del regime di vantaggio, motivo di preclusione all'accesso/permanenza nel regime forfetario; tali operazioni sono regolate dagli artt. 8, 8-bis, 9, 67 e seguenti del DPR 633/72, ferma restando l'impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'art. 8 co. 1 lett. c) e co. 2 del medesimo decreto.
Fonte: Notiziario Eutekne - Il Sole - 24 Ore del 6.4.2016, p. 41 - "Per il regime forfettario Unico più complicato" – Tosoni - Italia Oggi del 6.4.2016, p. 38 - "Sul forfait l'Iva si allinea all'Ue" - Ricca
Sezione:   Autore : S.M.Perego