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04/07/2019 Stabilite le modalità di pagamento dei diritti doganali S.M.Perego
04/07/2019 Definite le modalità di invio dei corrispettivi al Sistema TS S.M.Perego
04/07/2019 Esclusa l’applicazione di sanzioni per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi del secondo semestre 2019 S.M.Perego
06/07/2019 Controlli formali soggetti a semplificazioni S.M.Perego
06/07/2019 Escluse le sanzioni per la trasmissione telematica dei corrispettivi sino al 31.12.2019 S.M.Perego
10/07/2019 Dichiarazione IVA alternativa alla LIPE S.M.Perego
10/07/2019 Per l’ISEE - Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) – Modificato il periodo di validità S.M.Perego
17/07/2019 In audizione alla IV Commissione Finanze della Camera S.M.Perego
24/07/2019 Ridotte le detrazioni agli autotrasportatori per il 2018 S.M.Perego
24/07/2019 Nuova Sabatini – modificata l’erogazione del contributo S.M.Perego

Records 2361 to 2370 of 2397
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Titolo: Il regime forfetario resta soggetto agli adempimenti IVA per gli scambi con l’estero   Data : 06/04/2016
Il regime forfetario resta soggetto agli adempimenti IVA per gli scambi con l’estero
A differenza del regime di vantaggio di cui al DL 98/2011, la disciplina IVA del regime forfetario è allineata a quella UE del regime di franchigia per le piccole imprese (art. 1 co. 58 della L. 190/2014). Più nel dettaglio:
- le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti appartenenti ad altro Stato UE non sono considerate cessioni intracomunitarie, ma sono assimilate alle operazioni interne, per le quali l'IVA non viene evidenziata in fattura (il cedente indica nella fattura emessa nei confronti dell'operatore comunitario che l'operazione, soggetta al regime in esame, "non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell'art. 41 co. 2-bis del DL 331/93");
- per gli acquisti di beni intracomunitari, se questi sono di ammontare inferiore ai 10.000 euro, l'IVA è assolta dal cedente nel paese di origine dei beni, salva la possibilità per lo stesso di optare per l'applicazione dell'imposta in Italia anche prima del raggiungimento della soglia; quando, invece, detta soglia è superata, l'acquisto assume rilevanza in Italia, secondo le regole ordinarie e, pertanto, il cessionario che applica il regime forfetario deve integrare la fattura rilasciata dal fornitore intracomunitario indicando l'aliquota dovuta e la relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, senza diritto alla detrazione dell'IVA relativa;
- le prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi sono soggette alle ordinarie regole e trovano la propria disciplina nelle disposizioni previste dagli artt. 7-ter e seguenti del DPR 633/72. Così, nel caso di acquisti di prestazioni di servizio intracomunitarie, l'IVA è sempre assolta in Italia; il cessionario che applica il regime forfetario è soggetto ai medesimi adempimenti previsti con riferimento agli acquisti intracomunitari di beni per importo superiore a 10.000 euro. Nel caso di prestazioni di servizio rese ad un committente, soggetto passivo d'imposta, stabilito in un altro Paese UE, va emessa fattura senza addebito di imposta;
- l'effettuazione di importazioni, esportazioni ed operazioni ad esse assimilate non costituisce, a differenza del regime di vantaggio, motivo di preclusione all'accesso/permanenza nel regime forfetario; tali operazioni sono regolate dagli artt. 8, 8-bis, 9, 67 e seguenti del DPR 633/72, ferma restando l'impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'art. 8 co. 1 lett. c) e co. 2 del medesimo decreto.
Fonte: Notiziario Eutekne - Il Sole - 24 Ore del 6.4.2016, p. 41 - "Per il regime forfettario Unico più complicato" – Tosoni - Italia Oggi del 6.4.2016, p. 38 - "Sul forfait l'Iva si allinea all'Ue" - Ricca
Sezione:   Autore : S.M.Perego