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05/09/2016 Allo studio le modifiche di riduzione dell'IRES e introduzione dell'IRI S.M.Perego
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05/09/2016 Ammessa la deduzione parziale dell’abbigliamento per il lavoratore autonomo S.M.Perego
16/04/2018 Ammessa la detrazione dell’IVA a seguito di rettifica da accertamento S.M.Perego
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27/04/2017 Ammortizzabili i terreni su cui insistono impianti stradali di distribuzione di carburanti S.M.Perego
05/08/2016 Analisi “Fai da te” sui paesi “Black list” S.M.Perego

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Titolo: La divisione ereditaria sconta il prezzo valore   Data : 06/04/2016
La divisione ereditaria sconta il prezzo valore
La divisione è un atto avente natura dichiarativa soggetto, in linea di principio, all'imposta di registro dell'1% a norma dell'art. 3 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86.
Tuttavia, ove la divisione preveda "conguagli", anche non corrisposti, essa è tassata come vendita ove il conguaglio sia superiore al 5% del valore della quota di diritto.
La corretta tassazione della divisione impone, quindi, in primo luogo, di determinare il valore della massa comune, per poi procedere a determinare il valore della quota di fatto e della quota di diritto, in modo da confrontare i due valori e verificare se vi siano "conguagli".
Ove la comunione abbia natura ereditaria e si componga di soli immobili, per la determinazione del loro valore, quindi, è corretto fare riferimento al valore venale, come disposto dall'art. 14 del DLgs. 346/90, ma l'attività di accertamento dell'Amministrazione finanziaria è limitata dalla valutazione automatica, ai sensi dell'art. 52 co. 4 e 5 del DPR 131/86 (atteso che la divisione, non integrando una "cessione" non incontra il limite del "prezzo valore", posto dall'art. 52 co. 5-bis).
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 29.5.2013 n. 18 - Il Quotidiano del Commercialista del 6.4.2016 - "Per le divisioni senza conguaglio prezzo valore non applicabile" - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego